Cassazione Civile, Ordinanza n. 32628/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cooperativa che aveva pagato alla banca il debito della consorziata e dei fideiussori, surrogandosi nel credito della banca per la quota garantita. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo gli opponenti hanno proposto domanda riconvenzionale di accertamento della nullità totale delle fideiussioni personali del 26 marzo 2009 per contrasto con norme imperative in materia antitrust, chiamando in causa anche la banca. Il Tribunale di Enna, dopo un precedente regolamento di competenza, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sulla domanda di nullità antitrust, rimettendola al Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa, ma ha anche sospeso il giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale la decisione sulla nullità delle fideiussioni. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con regolamento di competenza deducendo la violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che la sospensione non potesse operare anche rispetto alla posizione della debitrice principale, poiché la questione di validità delle fideiussioni era irrilevante nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che non sussistesse alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di nullità antitrust delle fideiussioni, destinato a proseguire dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa, e il giudizio monitorio/oppositorio nei confronti della debitrice principale. Perciò ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Enna nella parte in cui aveva sospeso il processo anche con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e la debitrice principale, disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti di quest’ultima e rimettendo gli atti al Tribunale di Enna anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
La sospensione necessaria per pregiudizialità non è giustificata quando la questione definita in altro giudizio non incide sul rapporto processuale dedotto nel giudizio sospeso; il giudice deve limitare la sospensione ai soli rapporti effettivamente pregiudicati.
Il vizio dedotto è stato qualificato come violazione di legge processuale in relazione alla sospensione ex art. 295 c.p.c.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede un effettivo rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato, non potendo essere disposta in via automatica o estesa a rapporti processuali non coinvolti dalla questione pregiudiziale.
- Quando in un giudizio siano presenti più rapporti processuali o più parti con posizioni distinte, la sospensione va circoscritta esclusivamente ai rapporti realmente dipendenti dall’esito dell’altro giudizio; i rapporti autonomi devono proseguire.
- La questione sulla validità di una fideiussione può incidere sulla posizione del fideiussore, ma non determina necessariamente la sospensione del giudizio promosso nei confronti del debitore principale se la sua obbligazione è autonoma rispetto al tema oggetto del giudizio pregiudiziale.
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