Cassazione Civile, Ordinanza n. 32612/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi a seguito di rettifica del valore di due immobili indicati, rispettivamente, in un atto di compravendita e in un atto di successione. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale del proprio ricorso. L'Agenzia delle Entrate propose appello, ma la Commissione tributaria regionale dichiarò l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che la prova della data di spedizione delle raccomandate di notifica dell'appello non fosse idonea perché le distinte recavano il timbro postale con data 23 aprile 2019 ma erano prive di sottoscrizione dell'agente postale; inoltre, secondo la CTR, il termine semestrale per impugnare sarebbe scaduto il 22 aprile 2019, senza considerare che tale giorno era festivo e che la scadenza andava quindi prorogata al 23 aprile 2019. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR negato valore probatorio alle distinte di spedizione munite di timbro postale; 2) violazione dell'art. 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c., per avere la CTR computato erroneamente il termine semestrale di impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, riqualificandoli come denuncia di error in procedendo e quindi come vizio di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha affermato che la prova della tempestiva notificazione dell'appello era validamente fornita dalla produzione delle distinte delle raccomandate munite di timbro postale con la data del 23 aprile 2019, e che il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., applicabile al processo tributario per rinvio dell'art. 49 d.lgs. n. 546/1992, scadeva proprio il 23 aprile 2019 perché il 22 aprile 2019 cadeva in giorno festivo e la scadenza era prorogata ex art. 155, comma 3, c.p.c. Ne è derivato che l'appello dell'Agenzia era tempestivo e che la sentenza impugnata, fondata sull'erronea declaratoria di tardività, era viziata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito dell'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il richiamo formale a questa norma non impedisce la riqualificazione del motivo quando dalla sostanza della censura emerge in realtà un error in procedendo o un vizio di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la corretta sussunzione del motivo quando si deduce un error in procedendo che determina nullità della sentenza impugnata.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della validità della prova della notificazione dell'appello nel processo tributario.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle regole sulla proposizione dell'appello nel processo tributario.
art. 51 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 327 c.p.c. per il computo del termine d'impugnazione nel processo tributario.
art. 327 c.p.c.
Il termine semestrale di impugnazione si applica anche al processo tributario per effetto del rinvio operato dall'art. 49 d.lgs. n. 546/1992; se la scadenza cade in giorno festivo, opera la proroga al primo giorno lavorativo successivo.
art. 49 d.lgs. n. 546/1992
Opera il rinvio alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II c.p.c., rendendo applicabile l'art. 327 c.p.c. alle controversie tributarie.
art. 155, terzo comma, c.p.c.
Quando il termine scade in giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno seguente non festivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'erronea indicazione del numero dell'art. 360 c.p.c. non determina inammissibilità se dal contenuto del motivo è chiaramente desumibile il vizio effettivamente denunciato; il motivo può essere riqualificato dal giudice di legittimità.
- Quando si deduce un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa, purché la parte ricorrente li indichi in modo compiuto e specifico.
- Nel processo tributario, la prova della tempestiva consegna all'ufficio postale della raccomandata per la notificazione può essere fornita mediante la distinta/elenco delle spedizioni munita di timbro postale recante la data di accettazione, senza che sia necessaria la sottoscrizione dell'agente postale se la provenienza dell'attestazione è comunque identificabile.
- Il timbro postale apposto sulla distinta di spedizione ha valore probatorio della data di consegna all'ufficio postale e la sua efficacia non è esclusa dalla mancanza di firma dell'agente postale, non essendo la firma richiesta ad substantiam.
- Nel processo tributario, il termine semestrale per impugnare la sentenza di primo grado è disciplinato dall'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 49 d.lgs. n. 546/1992; se il dies ad quem cade in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo.
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