Cassazione Civile, Ordinanza n. 32631/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto bancario complesso in cui alcuni BOT, di proprietà del ricorrente, erano stati temporaneamente intestati a una società terza a scopo di garanzia per ottenere nuovi affidamenti; il ricorrente sosteneva che, venuta meno la ragione dell'intestazione, la banca dovesse ritrasferire i titoli e restituirne il controvalore. Inoltre chiedeva la restituzione di quanto pagato a una società garante, assumendo che il danno fosse derivato dall'indebito trattenimento, da parte della banca, di 36 cambiali emesse da altra società in favore della società terza. In appello la domanda era stata respinta e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 119 TUB e degli artt. 118 e 210 c.p.c. per il diniego dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria richiesta; 2) violazione di norme civilistiche e di intermediazione finanziaria per avere la corte territoriale ritenuto che vi fosse stato trasferimento della proprietà dei BOT alla società terza, con conseguente erronea esclusione di un obbligo della banca di ritrasferirli o restituirne il valore; 3) violazione dei principi di correttezza, buona fede e diligenza e dell'art. 2043 c.c. per avere la banca levato il protesto delle cambiali e non averle restituite, con produzione di un danno ingiusto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo integralmente la proposta di definizione accelerata. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il diniego dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. era stato adeguatamente motivato e comunque non era sindacabile in cassazione nei termini prospettati; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, sotto l'apparente veste di violazione di legge, senza una reale disamina del contenuto precettivo delle norme invocate. Sono state poste le spese a carico del ricorrente, con applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e con previsione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
attribuisce al cliente un diritto sostanziale alla documentazione bancaria, ma nel caso concreto non era azionato direttamente; l'istanza era formulata come richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., quindi soggetta ai presupposti di quest'ultima norma.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'esibizione documentale.
l'ordine di esibizione è subordinato ai relativi presupposti processuali; la Corte ribadisce che il giudice di merito può negarlo se i documenti sono irrilevanti o l'istanza è generica, e tale valutazione è sostanzialmente insindacabile in cassazione se motivata.
non può essere invocato per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove; la violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora il principio di non contestazione nei termini pertinenti.
delimita il perimetro del ricorso per cassazione ai soli errores in iure o ai vizi deducibili nei limiti consentiti, non alla mera rivisitazione del merito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa cessione gratuita dei BOT, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile.
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa donazione dei BOT, ma senza una reale deduzione di violazione di legge in senso proprio.
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa vendita dei BOT, ma la doglianza si traduceva in una contestazione dell'accertamento di fatto.
invocato dal ricorrente per sostenere obblighi dell'intermediario, ma la Corte osserva che tali doglianze non erano pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e risultavano nuove o fattuali.
art. 26 regolamento Consob n. 11522/1998
richiamato dal ricorrente, ma non affrontato dal giudice di merito e quindi non idoneo a fondare un vizio di legittimità nei termini dedotti.
art. 27 regolamento Consob n. 11522/1998
richiamato dal ricorrente, ma la doglianza è stata reputata nuova e inammissibile.
la Corte esclude che le censure consentano di trasformare il ricorso in una rivalutazione del comportamento della banca sotto il profilo della diligenza.
richiamato insieme alla buona fede per contestare la condotta della banca, ma la Corte lo tratta come censura di merito mascherata da violazione di legge.
non può essere usato per imporre alla banca obblighi ulteriori rispetto a quelli risultanti dal contratto e dalla concreta fattispecie accertata dal giudice di merito.
richiamato per fondare doveri di correttezza e buona fede, ma la doglianza è stata ritenuta volta a sovvertire l'accertamento fattuale della correttezza dell'operato della banca.
richiamato dal ricorrente per sostenere un obbligo di restituzione dei titoli, ma la Corte lo considera nell'ambito di una censura fattuale non consentita.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di restituzione dei titoli, senza una specifica e corretta critica in iure.
la Corte osserva che, nella concreta fattispecie accertata, la banca aveva operato come mera esecutrice di istruzioni relative ai titoli e non era tenuta al ritrasferimento richiesto dal precedente intestatario.
richiamato in tema di sconto bancario; la Corte afferma che la banca, avendo posto all'incasso le cambiali per recuperare quanto anticipato, ha tenuto condotta ritenuta conforme agli obblighi contrattuali accertati in fatto.
invocato per sostenere la responsabilità aquiliana della banca, ma la Corte rileva che la censura presupponeva una ricostruzione diversa dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
l'esibizione è strumento processuale subordinato a rilevanza e specificità; il giudice può negarlo quando i documenti non incidono sulla decisione o la richiesta è generica.
applicato per la condanna alle spese connotata da rilievo sanzionatorio nei confronti della parte soccombente.
art. 267 TFUE
l'istanza di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la questione posta era ritenuta inconferente rispetto al caso concreto e alla corretta applicazione delle norme processuali interne.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve confrontarsi con il contenuto precettivo della norma invocata e con la specifica ratio della decisione impugnata; se la censura mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, essa è inammissibile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la contestazione dell'apprezzamento delle prove: essa è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o travisi il principio di non contestazione nei limiti in cui esso sia stato effettivamente dedotto.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è una conseguenza automatica del diritto sostanziale alla documentazione bancaria: anche se il cliente può vantare un diritto alla copia dei documenti ex art. 119 TUB, in giudizio l'istanza di esibizione resta soggetta ai presupposti di rilevanza, specificità e pertinenza propri dello strumento processuale.
- Quando il giudice di merito accerta che una banca abbia agito come mera esecutrice di istruzioni del cliente o del soggetto divenuto proprietario dei titoli, non è consentito in cassazione trasformare la doglianza in una contestazione della ricostruzione fattuale sotto la veste di violazione di norme sulla diligenza, buona fede o responsabilità aquiliana.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che pretendano di rimettere in discussione l'esito dell'istruttoria o la valutazione del materiale documentale, salvo il limitato controllo sui vizi di legittimità effettivamente dedotti e correttamente argomentati.
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