Cassazione Civile, Ordinanza n. 32621/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità riferiti all'anno 2014, emessi dalla società concessionaria del servizio per conto di due comuni, in relazione a silos installati presso stabilimenti della società contribuente. Il giudice tributario di merito aveva accolto i ricorsi della contribuente e respinto l'appello della concessionaria, ritenendo applicabile la disciplina speciale del d.m. 26 luglio 2012 relativa all'esenzione per il marchio di fabbrica apposto su macchine da cantiere e, conseguentemente, individuando la legittimazione attiva all'imposizione nel comune della sede dell'impresa produttrice. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. 507/1993, dell'art. 2, lett. a), dir. 2006/42/CE, dell'art. 2 d.m. 26 luglio 2012 e degli artt. 1-7 d.lgs. 507/1993, censurando la sussunzione della fattispecie sotto la disciplina speciale e sostenendo che, in difetto dei presupposti per l'esenzione, la pubblicità doveva essere tassata secondo la disciplina generale. In via preliminare sono state esaminate e respinte le eccezioni di difetto di rappresentanza processuale, di inammissibilità del ricorso per difetto di specificazione del vizio e di giudicato esterno, tutte disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della concessionaria. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla controricorrente e ha giudicato fondato il vizio di sussunzione denunciato: la CTR aveva erroneamente applicato il d.m. 26 luglio 2012 senza accertare fatti decisivi, cioè se i silos fossero effettivamente macchine da cantiere e se la società fosse fabbricante dei beni. Secondo la Corte, la deroga prevista dal decreto riguarda solo l'apposizione del marchio di fabbrica sulle macchine indicate e non esclude in assoluto l'imposta comunale sulla pubblicità quando il segno abbia funzione pubblicitaria diversa dal marchio del produttore. Mancando tale accertamento, non poteva affermarsi che la legittimazione all'imposizione spettasse al comune della sede della pretesa impresa produttrice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma violata; la Corte ne afferma la rilevanza nel sistema dell'imposta comunale sulla pubblicità, da applicarsi quando non opera la disciplina derogatoria del d.m. 26 luglio 2012.
art. 2, lett. a), dir. 2006/42/CE
richiamato dalla ricorrente nel quadro della qualificazione dei beni come macchine da cantiere, ma non oggetto di autonoma interpretazione specifica oltre il rapporto con la disciplina pubblicitaria.
art. 2 d.m. 26 luglio 2012
norma derogatoria interpretata in senso restrittivo: riguarda esclusivamente il marchio di fabbrica apposto su gru mobili, gru a torre e macchine da cantiere, non escludendo in via generale l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
richiamati come disciplina generale dell'imposta sulla pubblicità applicabile quando non ricorrono i presupposti della deroga speciale.
la censura è stata qualificata come vizio di falsa applicazione della legge, cioè vizio di sussunzione, sindacabile in cassazione.
evocato nei principi sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di rappresentanza processuale e di eccezione di giudicato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata indicazione numerica del parametro dell'art. 360 c.p.c. non comporta di per sé inammissibilità se la censura è immediatamente riconducibile a una delle ipotesi previste dalla norma.
- Il vizio di falsa applicazione della legge comprende il vizio di sussunzione: è sindacabile in cassazione l'errore del giudice di merito che ricondica i fatti accertati a una norma astrattamente non pertinente o ne ricavi conseguenze giuridiche incompatibili con la sua corretta interpretazione.
- La disciplina derogatoria in materia di imposta sulla pubblicità va interpretata restrittivamente: se la deroga riguarda solo il marchio di fabbrica apposto su specifiche macchine, occorre verificare in concreto sia la natura del bene sia la qualità del soggetto come impresa produttrice, non essendo sufficiente la sola presenza del segno distintivo.
- Quando la pubblicità è realizzata su beni non ricompresi nella deroga o con segni distintivi aventi funzione pubblicitaria diversa dal marchio di fabbrica, torna applicabile la disciplina generale dell'imposta comunale sulla pubblicità.
- Chi eccepisce il difetto di rappresentanza processuale di una persona giuridica deve allegare e provare tempestivamente l'inesistenza del potere rappresentativo; la parte che agisce non è tenuta a dimostrare ex ante la fonte del potere, salvo specifica contestazione supportata da prova.
- L'eccezione di giudicato esterno richiede la prova del passaggio in giudicato della precedente decisione; senza la relativa attestazione di cancelleria l'eccezione non può essere accolta.
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