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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13743/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la responsabilità per minaccia (art.611 c.p.), danneggiamento e uso di esplosivo (art.635 c.p.; art.2 L. n.895/1967) e falsa testimonianza (art.372 c.p.), contestando vizi di motivazione su più profili: la qualificazione della condotta di Venezia come "mandato" del Vitale per la trasmissione della minaccia, la insufficienza probatoria circa il danneggiamento e l'uso dell'esplosivo (mancanza di verifiche tecniche sulla potenzialità dell'ordigno), la fondatezza della qualificazione della testimonianza di Donnarumma come falsa e la possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti (richiamando la specialità dell'art.377 co.3 c.p.). Si lamentano dunque errori logico-valutativi e carenza di prova.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a sollecitare nuove valutazioni di fatto su questioni già e congruamente motivate in sede di merito. Ha ritenuto generiche e assertive le censure che riproponevano valutazioni probatorie svolte in appello e in primo grado. È stata confermata in linea di principio la ricostruzione delle condotte intimidatorie (colloquio tramite Venezia e esplosione della bomba carta "a ridosso" dell'udienza) ritenute idonee a condizionare la testimonianza di Donnarumma; la Corte d'Appello aveva però escluso l'aggravante di cui all'art.339 co.1 c.p. (metodo mafioso) e rideterminato la pena da 4 anni e 4 mesi + €10.000 a 4 anni e 2 mesi + €9.000. Conseguentemente la Corte di Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.611 cod. pen.

    La minaccia è stata ritenuta commessa avvalendosi di un intermediario (Venezia) e finalizzata a influenzare la condotta processuale di Donnarumma; la Corte ha valutato congruamente le fonti dichiarative e le captazioni per affermare la responsabilità.

  • art.635 cod. pen.

    Il danneggiamento della vettura tramite esplosione è stato attribuito al ricorrente in quanto avvenuto in stretta connessione temporale e funzionale con le altre azioni intimidatorie volte a condizionare il processo.

  • art.372 cod. pen.

    La falsa testimonianza resa da Donnarumma nel processo per estorsione è stata ritenuta, almeno in parte, conseguenza delle condotte intimidatorie poste in essere dal Vitale.

  • art.2 legge n.895/1967

    La norma sugli esplosivi è stata applicata al comportamento di utilizzo di materiale esplosivo per danneggiare il veicolo; la Corte ha ritenuto l'elevato potenziale dell'ordigno sulla base degli effetti (deflagrazione) anche in assenza di verifica tecnica specifica.

  • art.339 co.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è stata valutata e poi esclusa dalla Corte d'Appello, motivo per cui non incide sul provvedimento di legittimità salvo che non emergano specifici elementi di diritto sulla valutazione.

  • art.377 co.3 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione (norma di specialità), la richiesta è stata ritenuta generica e non idonea a modificare la qualificazione fatta dai giudici di merito.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per motivi non consentiti; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la sanzione in €3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti già argomentata in primo e secondo grado sono dichiarati inammissibili.
  • Le censure generiche, prive di specificazione degli errori di diritto o di contraddizioni logiche nella motivazione, non superano il vaglio di ammissibilità; è necessario indicare punti precisi e doglianze rilevanti di diritto.
  • Per ottenere la riqualificazione di reati che dipendono da elementi tecnici (es. potenzialità di un ordigno) è utile disporre di accertamenti tecnici o perizie specifiche: la sola considerazione degli effetti (boato, danno) può essere ritenuta insufficiente se contestata con fondatezza.
  • Per dimostrare il nesso causale tra intimidazione e falsa testimonianza è importante il raccordo logico tra diverse fonti probatorie (dichiarazioni delle vittime/testimoni, ammissioni di terzi, captazioni) così da rendere non rivisitabile la decisione in sede di legittimità.
  • Le aggravanti complesse (es. "metodo mafioso") richiedono elementi fattuali specifici e non possono essere facilmente affermate o negate in Cassazione se la loro valutazione è fondata su accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve prevedere il rischio di condanna alle spese e, in caso di motivi manifestamente infondati o non consentiti, anche di una sanzione pecuniaria ex art.616 c.p.p.

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