Cassazione Penale, Ordinanza n. 07560/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di porto di arma previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, fissandola in due mesi di arresto ed euro 400 di ammenda. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 l. 110/1975, assumendo che la Corte territoriale non avesse spiegato adeguatamente perché la mazza fosse stata qualificata come arma equiparata e non come arma impropria; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando che il provvedimento impugnato non avesse valorizzato gli elementi fattuali idonei a riconoscere la particolare tenuità del fatto. Le censure, secondo la Corte di cassazione, riproponevano questioni di merito già esaminate e sollecitavano una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e meramente riproduttive delle doglianze già svolte in appello le censure sulla qualificazione della mazza, poiché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e dirette in sostanza a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre rilevato che, quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata e non apparente, sicché anche su questo punto il ricorso mirava soltanto a ottenere una diversa lettura dei fatti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai fini del porto sono equiparati alle armi proprie anche altri strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alle persone, come mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente e noccoliere; la qualificazione dell'oggetto come arma equiparata è giudizio di merito non rivedibile se sorretto da motivazione non illogica.
la causa di non punibilità può essere esclusa con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali per invocarne l'applicazione.
il ricorso per cassazione deve dedurre uno dei vizi tassativamente previsti della motivazione; è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già decise senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata e senza indicare uno specifico vizio tra quelli previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando il ricorrente solleciti, sotto la veste del vizio di motivazione, una rivalutazione del compendio probatorio.
- Ai fini dell'art. 4 l. 110/1975, possono essere qualificate come armi equiparate anche utensili o strumenti che, per loro natura, siano destinati all'offesa alle persone, sicché la relativa qualificazione, ove sorretta da congrua motivazione, non è censurabile in cassazione come mera questione di fatto.
- La dedotta particolare tenuità del fatto non può essere utilmente invocata in cassazione quando la valutazione del giudice di merito sia assistita da motivazione adeguata; il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione, non alla sua sostituzione con una lettura alternativa dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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