Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15415/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dall’avvocato contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale in favore di una parte civile ammessa al gratuito patrocinio. La Corte d’appello di Ancona aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la fase istruttoria non fosse liquidabile perché, nel giudizio, si era sostanzialmente esaurita nella mera acquisizione di un documento e in dichiarazioni spontanee dell’imputato. In cassazione il difensore ha dedotto, da un lato, l’omesso esame del verbale d’udienza del 25 settembre 2019, nel quale risultava l’esame della parte civile; dall’altro, la violazione di norme processuali e tariffarie per non avere la Corte territoriale considerato la documentazione attestante lo svolgimento della fase istruttoria nel giudizio di appello e per avere escluso la relativa liquidazione dei compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, valorizzando la trascrizione del verbale d’udienza allegata all’opposizione, dalla quale risultava l’esame della persona offesa costituita parte civile e assistita dal ricorrente. Ha quindi affermato che la Corte di merito aveva omesso l’esame di un documento decisivo e, per tale ragione, aveva erroneamente negato la liquidazione del compenso per la fase istruttoria. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione dei compensi secondo i principi indicati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, il giudice deve esaminare la documentazione specificamente dedotta dalla parte quando essa sia decisiva per accertare l’effettivo svolgimento della fase processuale rilevante ai fini della liquidazione.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore va liquidato tenendo conto delle fasi effettivamente svolte; la fase istruttoria non può essere esclusa in via apodittica se dagli atti risulta lo svolgimento di attività istruttorie, anche consistite nell’esame della parte civile o della persona offesa.
  • La mancata considerazione di un verbale d’udienza decisivo integra vizio di omesso esame rilevante in cassazione quando il documento sia stato specificamente allegato e sia idoneo a modificare l’esito sulla spettanza del compenso.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali il giudice deve dare conto, con motivazione coerente con gli atti, delle ragioni per cui una determinata fase non sia remunerabile; in difetto, la decisione è cassabile per violazione di legge e/o omesso esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.