Cassazione Civile, Ordinanza n. 15415/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dall’avvocato contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale in favore di una parte civile ammessa al gratuito patrocinio. La Corte d’appello di Ancona aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la fase istruttoria non fosse liquidabile perché, nel giudizio, si era sostanzialmente esaurita nella mera acquisizione di un documento e in dichiarazioni spontanee dell’imputato. In cassazione il difensore ha dedotto, da un lato, l’omesso esame del verbale d’udienza del 25 settembre 2019, nel quale risultava l’esame della parte civile; dall’altro, la violazione di norme processuali e tariffarie per non avere la Corte territoriale considerato la documentazione attestante lo svolgimento della fase istruttoria nel giudizio di appello e per avere escluso la relativa liquidazione dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, valorizzando la trascrizione del verbale d’udienza allegata all’opposizione, dalla quale risultava l’esame della persona offesa costituita parte civile e assistita dal ricorrente. Ha quindi affermato che la Corte di merito aveva omesso l’esame di un documento decisivo e, per tale ragione, aveva erroneamente negato la liquidazione del compenso per la fase istruttoria. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione dei compensi secondo i principi indicati.
Norme richiamate
Richiamato per la proposta di decisione in camera di consiglio per manifesta fondatezza del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il vizio dedotto per omesso esame di un fatto/documento decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella liquidazione dei compensi.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per la mancata adeguata motivazione/esame delle risultanze istruttorie.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per il difetto di adeguato esame e motivazione.
Richiamato quale parametro generale per la determinazione del compenso del professionista.
art. 82, comma 1, DPR 115/2002
Richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi del difensore nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 12, commi 1 e 3, lett. c), DM 55/2014
Richiamato come criterio tariffario per la liquidazione del compenso professionale, inclusa la fase istruttoria.
Massime di principio
- In sede di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, il giudice deve esaminare la documentazione specificamente dedotta dalla parte quando essa sia decisiva per accertare l’effettivo svolgimento della fase processuale rilevante ai fini della liquidazione.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore va liquidato tenendo conto delle fasi effettivamente svolte; la fase istruttoria non può essere esclusa in via apodittica se dagli atti risulta lo svolgimento di attività istruttorie, anche consistite nell’esame della parte civile o della persona offesa.
- La mancata considerazione di un verbale d’udienza decisivo integra vizio di omesso esame rilevante in cassazione quando il documento sia stato specificamente allegato e sia idoneo a modificare l’esito sulla spettanza del compenso.
- Nella liquidazione dei compensi professionali il giudice deve dare conto, con motivazione coerente con gli atti, delle ragioni per cui una determinata fase non sia remunerabile; in difetto, la decisione è cassabile per violazione di legge e/o omesso esame.
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