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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12774/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per vizio di motivazione e violazione degli artt. 481 c.p. e 238-bis c.p.p.: i ricorrenti sostenevano che le sentenze civili irrevocabili dovessero costituire prova del fatto storico ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., dimostrando la veridicità delle procure alle liti contestate e quindi l'insussistenza del reato. In particolare invocavano sentenze civili (art. 395 c.p.c. e pronunce ex art. 221 c.p.c.) nelle quali le domande del Ministero della Giustizia erano state respinte, e argomentavano che la prosecuzione dei giudizi civili da parte di alcune parti dimostrava la genuinità delle procure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericita. Ha ritenuto che l'art. 238-bis c.p.p. non attribuisca efficacia probatoria alle sentenze civili nel processo penale, essendo la disposizione riferita solo a sentenze divenute irrevocabili in procedimenti penali; ha inoltre ritenuto che le sentenze civili esibite non fornivano l'evidenza assoluta richiesta per pronunciare la non doversi procedere ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (criterio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, sentenza Tettamanti Sez. U.). Le deduzioni difensive sono state giudicate generiche e prive di correlazione con il ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    Norma che riguarda il tipo di reato contestato: formazione e uso di procure alle liti false; qui indicata come norma penale oggetto dell'imputazione.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Interpretazione della Corte: la norma è limitata alle sentenze penali divenute irrevocabili e non estendibile alle sentenze civili, per le sostanziali differenze fra ordinamento civile e penale in tema di prova e valutazione probatoria.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Norma parte del complesso che disciplina l'efficacia probatoria di atti e verbali; la Corte la richiama per spiegare l'inscindibile rapporto sistematico con l'art. 238-bis e il diverso trattamento delle prove civili.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Criterio applicato dalla Corte: la pronuncia di non doversi procedere per causa di estinzione del reato o per insussistenza del fatto è ammessa solo quando le circostanze che escludono il fatto o la sua rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (standard di evidenza molto elevato richiamato dalla Sez. U. Tettamanti).

  • art. 395 cod. proc. civ.

    Tipo di sentenza civile prodotta dalla difesa; la Corte ha ritenuto che tali pronunce civili non fornissero l'evidenza richiesta per escludere il reato in sede penale.

  • art. 221 cod. proc. civ.

    Norma civile richiamata in relazione a pronunce che avevano respinto la domanda di dichiarazione di falsità delle procure; tali pronunce non sono considerate automaticamente prove sufficienti nel processo penale.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio interpretativo sui limiti del giudice nel pronunciare non doversi procedere per causa estintiva: occorre evidenza assoluta e non contestabile dagli atti, elemento decisivo usato dalla Corte di cassazione per valutare la congruità della decisione di merito.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 14042/2013 e pronunciamenti collegati)

    Precedenti richiamati dalla Corte che confermano l'interpretazione restrittiva dell'art. 238-bis e l'impossibilità di traslare automaticamente il giudicato civile come prova nel processo penale.

Massime di principio

  • Il giudicato civile irrevocabile, in linea di principio, non produce automaticamente efficacia probatoria nel giudizio penale: l'art. 238-bis c.p.p. è interpretato come riferito alle sentenze penali e non a quelle civili.
  • Per ottenere che si pronunci non doversi procedere (o assoluzione per insussistenza del fatto) sulla base di documenti o sentenze, la difesa deve dimostrare l'evidenza assoluta e non contestabile dei fatti favorevoli secondo il criterio stabilito dalla giurisprudenza (sentenza Tettamanti).
  • La mera continuazione di un giudizio civile dalla parte che ha formalmente sottoscritto una procura non costituisce, di per sé, prova della genuinità di una procura contestata nel processo penale.
  • Le doglianze generiche o non specificamente ancorate ai profili decisivi della sentenza impugnata sono esposte a inammissibilità: i ricorsi devono indicare chiaramente il nesso probatorio e la documentazione che giustifica la deroga agli standard probatori penali.
  • Quando si intende utilizzare pronunce civili in sede penale è essenziale spiegare e provare perché il contenuto di quelle pronunce soddisfi lo standard probatorio richiesto in sede penale; senza ciò la loro rilevanza sarà limitata.
  • Dal punto di vista processuale, la difesa deve prevedere e argomentare preventivamente la diversità degli standard di prova fra i due rami del diritto e fornire elementi specifici che neutralizzino tale diversità ove è richiesta efficacia probatoria in sede penale.

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