Cassazione Civile, Ordinanza n. 26492/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa in base a cinque titoli esecutivi giudiziali da una parte creditrice nei confronti della controparte esecutata. Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione sostenendo, in sostanza, di poter opporre in compensazione propri controcrediti, alcuni dei quali risultanti da sentenze; una di queste sentenze sarebbe stata successiva ad almeno quattro dei titoli esecutivi azionati. L'opposizione fu respinta in primo grado e il rigetto fu confermato in appello. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi, concernenti la compensabilità dei crediti, la possibilità di imputare in compensazione le spese giudiziali e la mancata ammissione di istanze istruttorie. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando che, per effetto della decisione resa in un diverso giudizio di legittimità relativo a un'altra sentenza della Corte d'appello di Bologna, si era formato giudicato sulle medesime questioni già oggetto dei motivi di appello riproposti nel presente ricorso. Il giudicato esterno è stato ritenuto rilevabile d'ufficio anche successivamente alla sentenza impugnata. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché, nelle more, si era formato giudicato esterno sulle stesse questioni oggetto dei motivi di impugnazione, in seguito al passaggio in giudicato di altra sentenza della Corte d'appello di Bologna che riguardava i medesimi motivi di appello. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per il rito camerale e per il termine di deposito della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.
citato solo indirettamente nel richiamo alla giurisprudenza sull'onere probatorio; non è centrale nella decisione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, al pari di quello interno, tutela l'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla certezza dei rapporti giuridici; perciò il giudice può rilevarlo d'ufficio, senza essere vincolato alla posizione delle parti.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, purché al momento della decisione di legittimità esso risulti esistente.
- Quando si accerta che sulle medesime questioni già decise si è formato giudicato, il ricorso avverso la successiva decisione che quelle questioni abbia affrontato deve essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore della parte resistente e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26367/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26372/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26379/2024 del 10/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →