Sentenza del 27/05/2015 n. 10904 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica IVA relativo al 1996, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indebita detrazione di IVA derivante da operazioni inesistenti e, conseguentemente, l'inesistenza del credito IVA chiesto e ottenuto a rimborso. La società aveva definito la lite pendente mediante il condono previsto dall'art. 16 della Legge n. 289/2002. La CTR aveva ritenuto che il condono avesse estinto l'intero giudizio e che la richiesta dell'Ufficio di restituzione del rimborso, formulata successivamente, fosse una domanda nuova e inammissibile. L'Agenzia ha sostenuto che il condono definisse soltanto il debito d'imposta, senza impedire l'accertamento dell'inesistenza dei crediti o il recupero delle somme indebitamente rimborsate, e che la richiesta restitutoria fosse già compresa nell'originario avviso di rettifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il terzo, ritenuto relativo a una motivazione resa dalla CTR solo ad abundantiam. Ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato nuova e inammissibile la richiesta di restituzione, confermando invece l'estinzione del giudizio limitatamente alla lite definita mediante condono. Decidendo nel merito, ha dichiarato la società tenuta a restituire la somma ricevuta a titolo di rimborso anticipato del credito IVA relativo al 1996. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, pari a 15.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
"Chiusura delle liti fiscali pendenti"
La definizione della lite pendente estingue la controversia relativa al debito d'imposta oggetto della procedura, ma non impedisce necessariamente l'accertamento dell'inesistenza di un credito IVA e il recupero di somme indebitamente rimborsate quando tale questione rientri nell'oggetto originario della lite. Secondo la Corte, l'istituto ha natura transattiva e può comportare anche la rinuncia al credito IVA controverso.
Legge n. 289/2002, art. 9, commi 9 e 10
"Il condono ... non influisce di per sé sull'ammontare delle somme chieste a rimborso"; "preclude bensì l'accertamento dei debiti tributari ... ma non impedisce l'accertamento dell'inesistenza dei crediti"
Il condono opera sui debiti tributari e non rende intangibili i crediti d'imposta indicati dal contribuente. L'Amministrazione conserva quindi il potere di verificare se il credito richiesto a rimborso fosse effettivamente esistente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis, comma 6
"Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente ... deve versare all'ufficio le somme ... indebitamente rimborsate"
La notifica di un avviso di rettifica successivo al rimborso consente il recupero delle somme indebitamente erogate, unitamente agli interessi previsti, salvo prestazione della garanzia nei casi stabiliti dalla legge.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 38-bis e 54
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, il rimborso dei crediti IVA e i poteri di rettifica dell'Amministrazione finanziaria. La rettifica dell'imposta può implicare il disconoscimento del credito IVA esposto nella medesima dichiarazione.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e non può decidere su domande nuove. Nel caso concreto, tuttavia, la richiesta di restituzione non è stata considerata nuova, perché già logicamente e sostanzialmente compresa nell'avviso di rettifica originario.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 3 Cost.
Il principio di ragionevolezza esclude che il condono possa impedire il recupero di un rimborso indebito soltanto perché la somma è già stata materialmente erogata, mentre consentirebbe il controllo se il rimborso non fosse ancora stato pagato.
Art. 111 Cost., comma 2
Il principio della ragionevole durata del processo sostiene la possibilità di definire nel medesimo giudizio la questione della restituzione del rimborso, evitando una duplicazione di procedimenti.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una lite tributaria relativa a un debito d'imposta non rende automaticamente intangibili i crediti IVA indicati dal contribuente o le somme già ricevute a rimborso.
- Occorre distinguere tra il debito tributario oggetto del condono e il credito d'imposta: il primo può essere definito e non ulteriormente accertato, mentre il secondo può ancora essere verificato quanto alla sua effettiva esistenza.
- Se l'avviso di rettifica contesta operazioni inesistenti e determina una maggiore IVA dovuta, il disconoscimento del credito IVA della stessa dichiarazione e il recupero del rimborso indebito possono essere considerati già compresi nell'originario oggetto della lite, senza necessità di una domanda nuova.
- L'avvenuto pagamento del rimborso non impedisce il successivo recupero dell'indebito: può anzi sorgere un'obbligazione restitutoria, purché siano rispettati i termini di decadenza e prescrizione applicabili.
- Nel caso di definizione transattiva della lite ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 289/2002, la rinuncia alla pretesa fiscale da parte dell'Amministrazione può corrispondere alla rinuncia del contribuente al credito IVA controverso, con conseguente obbligo di restituzione del rimborso già percepito.
- Una motivazione resa dal giudice solo dopo una statuizione di inammissibilità e formulata ad abundantiam non costituisce normalmente una autonoma ratio decidendi impugnabile per difetto di interesse.
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