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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29857/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) per i reati di detenzione e traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990) aggravati ai sensi dell'art. 416‑bis.1 cod. pen. La ricorrente contestava: 1) la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le intercettazioni fossero travisate (es. la frase "la mamma di Biagio sta vendendo pure lei" sarebbe stata una deduzione dell'interlocutore), l'assenza di dichiarazioni di collaboratori a suo carico e la mancanza di motivazione rafforzata sul contributo causale; 2) la necessità della misura cautelare, per motivi di salute e per il significativo intervallo temporale senza condotte successive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato del giudice di legittimità non possa riaprire la valutazione fattuale e probatoria: l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione dello spessore degli indizi sono valutazioni di merito riservate al G.I.P. e al tribunale del riesame, salvo casi di manifesta illogicità. Il Tribunale del riesame aveva ricostruito un quadro probatorio consistente (intercettazioni che indicano il ruolo di spacciatrice dopo l'arresto del figlio; acquisti regolari di 50 grammi di cocaina a settimana; conversazioni che collegano i soggetti al capoclan; conferme da collaboratori circa il ruolo di gestione della piazza di spaccio; precedente specifico del 2000). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione relativa di pericolosità per i reati aggravati dall'art. 416‑bis,1 e ha condiviso la conversione in arresti domiciliari per le condizioni di salute della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare una somma determinata (richiesta di contributo), non essendo il ricorso presentato con colpa grave.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74

    Art. 73 e 74 sono le fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti contestate; il giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari per la configurazione dei reati.

  • Art. 416‑bis c.p. (aggravante per attività di tipo mafioso)

    L'aggravante collegata ad attività di tipo mafioso alimenta la presunzione relativa dell'esigenza cautelare e incide sulla valutazione del pericolo di reiterazione, giustificando misure cautelari più incisive salvo elementi concreti per contrastare la presunzione.

  • Art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati particolarmente gravi; il giudice deve comunque valutare la concreta situazione e considerare il tempo trascorso e l'eventuale assenza di condotte successive.

  • Art. 616 c.p.p.

    Stabilisce l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità manifestamente infondata; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per precisare i criteri di determinazione delle somme da pagare e per valutare la responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice di legittimità sul giudizio cautelare è limitato alla verifica di legittimità formale e di eventuali illogicità manifeste: non può riformare valutazioni fattuali o probatorie (es. interpretazione di intercettazioni) salvo macroscopiche contraddizioni.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione restano, di norma, attività di valutazione di merito del G.I.P. e del tribunale del riesame; il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di palese illogicità per ottenere riconsiderazioni in sede di legittimità.
  • Per i reati aggravati dall'art. 416‑bis la legge facilita il giudice con una presunzione relativa di esigenze cautelari; chi impugna deve fornire elementi concreti e specifici per contrastare tale presunzione (es. assenza di ruolo significativo, intervenuta desistenza, lungo tempo senza condotte nuove).
  • Il decorso del tempo senza condotte successive può attenuare la presunzione di pericolosità, ma il giudice deve svolgere una valutazione prognostica complessiva che consideri modalità del fatto, ruolo nell'organizzazione, precedenti e contesto socio‑ambientale.
  • Le condizioni di salute dell'indagato possono giustificare misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) se compatibili con la garanzia della finalità cautelare; tale valutazione resta comunque ancorata agli elementi di pericolo di reiterazione.
  • Quando si impugna una misura cautelare per vizio motivazionale, è necessario indicare punti specifici di illogicità o contraddizione nella motivazione; contestazioni generiche o rivalutazioni probatorie sono inidonee in sede di legittimità.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e a versamenti a carico, salvo che il ricorso non sia stato proposto con colpa grave.

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