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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29840/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame sulla pena. Per il resto il ricorso e' stato respinto e la condanna per il reato di diffamazione e' confermata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pansera era stato condannato per diffamazione per un post pubblicato sul proprio profilo Facebook che attribuiva falsamente a Maria Pina Lazzara una situazione di incompatibilita' ex art. 19 ordinamento giudiziario (presunto coniuge e figlia magistrati). In appello e in Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) nullita'/violazione per presunta mancata considerazione dell'appello del difensore ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; (ii) vizio nella motivazione circa la scelta della pena detentiva (anziche' la pena pecuniaria alternativa prevista dall'art. 595 c.p.). La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato ma ha accolto il secondo limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo che l'applicazione della pena detentiva per il reato di diffamazione richiede circostanze eccezionali e specifica motivazione sulla grave lesione di diritti fondamentali, non desumibile nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La norma prevede pena detentiva o pena pecuniaria in alternativa; la Corte interpreta, secondo orientamenti costituzionali e convenzionali, che la pena detentiva puo' essere applicata solo in circostanze eccezionali con grave lesione di diritti fondamentali.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura del ricorrente per presunta omissione di esame dell'appello del difensore; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, pur sintetica, ha risposto alle questioni sostanzialmente sovrapponibili sollevate da entrambe le impugnazioni.

  • art. 19 ordinamento giudiziario

    E' la norma richiamata nel contenuto diffamatorio (incompatibilita' di un magistrato); nel caso le affermazioni erano false e costituiscono il nucleo dell'imputazione.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato implicitamente nel bilanciamento tra diritto alla reputazione e liberta' di manifestazione del pensiero; costituisce il criterio per limitare l'uso della pena detentiva per non produrre effetto deterrente eccessivo sulla libera espressione.

  • art. 3 Cost.

    Usato come riferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolezza nella valutazione della possibilita' di riservare la pena detentiva a specifiche ipotesi senza creare disparita' ingiustificate.

  • art. 10 CEDU (giurisprudenza Corte EDU)

    La Corte di cassazione e la Corte costituzionale richiamano la giurisprudenza europea che limita l'imposizione della pena detentiva per diffamazione a casi in cui la gravita' della lesione di altri diritti fondamentali lo giustifichi, anche per atti non commessi nell'esercizio dell'attivita' giornalistica.

Massime di principio

  • La pena detentiva per il reato di diffamazione (anche tramite social network) e' ammissibile solo in circostanze eccezionali: deve emergere una grave lesione di diritti fondamentali (es. discorsi d'odio, istigazione alla violenza).
  • La semplice ampia diffusivita' del messaggio via Internet non di per sé giustifica la pena detentiva; il giudice deve motivare puntualmente l'eccezionale gravita' della condotta.
  • In caso di contestazioni multiple sull'appello, la Corte d'appello deve dimostrare di aver esaminato le ragioni rilevanti sollevate sia dall'imputato sia dal suo difensore; pero' argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili possono giustificare motivazione sintetica.
  • Se la motivazione sulla scelta del tipo di pena e' insufficiente, la Cassazione puo' annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo esame.
  • Nelle difese future, chiedere espressa motivazione da parte del giudice di merito su perche' si ritiene sussistere l'eccezionale gravita' della condotta qualora sia prevista pena detentiva.

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