Cassazione Penale, Sentenza n. 29834/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p., deducendo che la condanna si fonderebbe su prova insufficiente e incerta, essendo l'unico elemento collegante un'impronta papillare repertata sul vetro interno della finestra forzata dell'abitazione della persona offesa; (2) violazione del principio di specialità in materia di estradizione (art. 14 Convenzione europea di estradizione 1957), poiché l'imputato era stato estradato dalla Svizzera con ordine di esecuzione relativo a condanne per fatti successivi a quello oggetto del processo, senza che l'estradizione suppletiva fosse stata richiesta, sicché, secondo il ricorrente, non si sarebbe potuto procedere per il reato in contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto il rilievo manifestamente infondato: la presenza dell'impronta papillare dell'imputato sul vetro interno della finestra forzata costituisce, in mancanza di plausibile spiegazione alternativa fornita dall'imputato, elemento di prova idoneo a fondare la condanna. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la violazione del principio di specialità determini, nel caso in esame (estradizione intervenuta dopo la pronuncia di una sentenza di condanna non irrevocabile), l'improcedibilità del giudizio; il procedimento può proseguire fino alla sentenza definitiva, con la precisazione che l'esecuzione della pena non è eseguibile finché non venga chiesta e concessa l'estradizione suppletiva ai sensi dell'art. 699 c.p.p. La sentenza impugnata (conferma della condanna a 3 anni di reclusione e 500 euro di multa per furto in abitazione aggravato) è così stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Norma che definisce il reato di furto; la Corte conferma che i fatti rientrano in tale fattispecie (furto in abitazione) con le aggravanti contestate.
art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.
Richiamato quale criterio di aggravamento applicabile alla fattispecie di furto in abitazione; la sentenza ha mantenuto l'aggravante nel calcolo della pena.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulle prove o elementi di fatto; la Corte ha ritenuto che l'impronta papillare costituisca un elemento di prova significativo e non contraddetto, sufficiente a fondare la responsabilità in assenza di spiegazioni alternative.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la motivazione della sentenza di condanna; il ricorrente lamentava violazione per insufficienza della prova, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non contraddetta.
Convenzione europea di estradizione 1957, art. 14 (principio di specialità)
Principio secondo il quale la persona consegnata non può essere sottoposta a procedimento per reati diversi da quelli per i quali è stata consegnata; la Corte interpreta la regola come condizione di procedibilità che opera con effetti diversi a seconda del momento dell'estradizione: se l'estradizione avviene dopo la sentenza di primo grado, il giudizio può proseguire, mentre l'esecuzione della pena resta sospesa fino all'estradizione suppletiva.
art. 699 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'estradizione suppletiva; la Corte ha ricordato che, pur potendo procedersi in giudizio, l'esecuzione della pena è inattuabile fino alla richiesta/concessione dell'estradizione suppletiva ai sensi di tale articolo.
art. 721 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza per segnalare effetti sulla esecutività delle misure cautelari o della sentenza in presenza di difetto di estradizione suppletiva; la Corte distingue le posizioni giurisprudenziali ma conferma che la mancanza dell'estradizione suppletiva impedisce l'esecuzione della pena.
art. 50, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento al principio che l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto solo nei casi espressamente previsti dalla legge; utilizzato per motivare la possibilità di proseguire il giudizio nonostante questioni di specialità.
art. 112 Cost.
Richiamato per il principio di obbligatorietà dell'azione penale quale valore costituzionale che favorisce la prosecuzione del processo anche in presenza di questioni legate all'estradizione, salvo conseguenze sull'esecuzione della pena.
Massime di principio
- La rilevazione di un'impronta papillare sul luogo/oggetto del reato può costituire prova decisiva di responsabilità se non è fornita dall'imputato una spiegazione alternativa plausibile; la singola traccia può assumere valenza probatoria piena.
- Le censure sulla insufficienza della prova devono proporre elementi specifici o spiegazioni alternative concrete per superare la presunzione probatoria derivante da reperti biometrici.
- Il principio di specialità in materia di estradizione costituisce, generalmente, una condizione di procedibilità: la sua violazione impedisce l'esecuzione della pena per i reati diversi da quelli per i quali si è stati consegnati, ma non necessariamente impedisce la prosecuzione del processo quando l'estradizione per altri reati è intervenuta dopo pronuncia di una sentenza di condanna non irrevocabile.
- Se l'estradizione è avvenuta dopo una sentenza di primo grado, il processo può continuare fino alla decisione definitiva; tuttavia l'esecuzione della pena è sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva (art. 699 c.p.p.).
- In casi analoghi, per impedire il proseguimento del procedimento per violazione della specialità occorre dimostrare che la condizione di procedibilità mancava già al momento dell'esercizio dell'azione penale; altrimenti le questioni inerenti l'estradizione incidono principalmente sull'esecutività della pena.
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