Cassazione Penale, Sentenza n. 29842/2025 del 27/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (prelievi dai conti societari per complessivi 749.945,16 euro e ulteriori spostamenti verso società e familiari) e documentale (omessa/parziale tenuta e deposito di documentazione), nonché bancarotta impropria, lamentando: 1) travisamento della prova e mancata acquisizione di una perizia contabile richiesta per dimostrare che i prelievi erano finalizzati al pagamento di 347 cambiali a fornitori (quindi non distrattivi) e violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio"; 2) mancanza del dolo per la bancarotta documentale per aver affidato la contabilità a un professionista e per i regolari depositi di bilanci precedenti; 3) irragionevolezza della dosimetria e illegittima valorizzazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità, con violazione del principio di proporzionalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e/o inammissibile e ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado e mantenuta in appello (pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari). Motivi principali: i giudici di merito hanno fornito valutazioni coerenti e motivate; le somme prelevate e gli spostamenti verso società e familiari evidenziano distrazioni non giustificate dall'imputato; l'onere di provare la destinazione dei beni è gravato sull'amministratore (art. 87 l. fall. e giurisprudenza consolidata); la richiesta di perizia contabile è insuscettibile di essere trasformata in "prova decisiva" ai fini dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e, pertanto, la mancata acquisizione non integra vizio di legittimità; questioni nuove o non dedotte in appello (sull'elemento soggettivo del reato documentale o sulle attenuanti generiche) sono inammissibili in cassazione; la valutazione sulle aggravanti e sulla proporzionalità della pena è stata adeguatamente motivata.
Norme richiamate
Attribuisce all'imprenditore/fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni aziendali; la mancata dimostrazione della destinazione può giustificare la desunzione della distrazione e l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministratore.
artt. 192, 546, 533 cod. proc. pen.
artt. 192, 546, 533 c.p.p.
Riferiti ai canoni di valutazione della prova e al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ricorda che i giudici di merito hanno correttamente applicato tali canoni e che la critica sulla presunta valutazione per "verosimiglianza" è apodittica.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 606, co.1, lett. d) c.p.p.
Limita i motivi di ricorso per cassazione: la mancata acquisizione di una perizia richiesta in sede di merito non è di per sé vizio idoneo se la perizia è un mezzo neutro di prova rimesso alla discrezionalità del giudice e non una "prova decisiva" ai sensi dell'art. 495 c.p.p.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Indica quali siano le prove a discarico rilevanti e decisivi per la revisione in cassazione; la perizia neutra non rientra tra queste automaticamente.
Giurisprudenza di legittimità (orientamenti richiamati)
ex multis: Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015; Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
Consolidato principio che la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni/denaro e che in cassazione non è consentito rinnovare il libero esame degli elementi di fatto senza manifeste illogicità nella motivazione di merito.
Massime di principio
- L'amministratore di una società fallita ha l'onere di spiegare la destinazione di beni o somme non più rinvenibili: l'assenza di giustificazione può legittimare la desunzione della distrazione a suo carico.
- La richiesta di una perizia contabile in appello è questione di merito affidata alla discrezionalità del giudice: la mancata esecuzione non costituisce automaticamente motivo di cassazione salvo che la sentenza mostri manifesta illogicità.
- In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte in appello; il sindacato sulla valutazione fattuale resta molto limitato e richiede vizi motivazionali evidenti.
- La presenza di cambiali o effetti non dimostra di per sé che prelievi bancari siano stati effettuati per onorare obbligazioni aziendali: occorre prova della correlazione temporale e della titolarità del credito; elementi indicativi come pagamenti a beneficiari coincidenti o trasferimenti a soggetti riconducibili all'amministratore rafforzano l'ipotesi di distrazione.
- I giudici di merito hanno ampia discrezionalità nella dosimetria della pena e nel riconoscimento delle aggravanti; la Cassazione verifica la motivazione ma non riforma la valutazione se adeguatamente giustificata.
- La richiesta di trattazione orale o cambi di difesa ha rilievo limitato se il contraddittorio è garantito e l'assistenza tecnica è valida; il decesso di un difensore non implica automatica nullità se resta un valido difensore nel processo.
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