Cassazione Penale, Sentenza n. 29848/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto di una richiesta di ammissione alle misure alternative per carenza delle condizioni. Il difensore avv. Bellarelli denunciava l'inosservanza delle norme processuali per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (udienza fissata per il 03.04.2025) al medesimo difensore, essendo invece l'avviso stato notificato soltanto all'altro difensore fiduciario, avv. Natalino Sabatini (consegna PEC del 12.02.2025). L'istante era stato ritenuto irreperibile al domicilio indicato (nota UEPE del 13.12.2024, domicilio ad Aprilia, Via Siracusa n.2) e il Tribunale di sorveglianza aveva quindi rigettato l'istanza. Il ricorso contestava la nullità per mancata notifica dell'avviso a Bellarelli e il pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la mancata notificazione dell'avviso di udienza al solo avv. Bellarelli, mentre l'avviso era regolarmente pervenuto all'altro difensore fiduciario (avv. Sabatini), costituisce una nullità di regime intermedio che doveva essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dal difensore sostituto nel termine previsto (fino alla deliberazione decisionale). Poiché in udienza (03.04.2025) non fu sollevata alcuna eccezione processuale dal difensore presente e la nullità non fu dedotta prima del provvedimento decisorio, il vizio si è sanato. La Corte ha inoltre rilevato che non erano state dedotte questioni di merito sui presupposti per le misure alternative; di conseguenza è stato confermato il rigetto dell'istanza e respinto il gravame.
Norme richiamate
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza nel rito camerale previsto per le misure alternative; la sua omissione può integrare una nullità quando la notifica è dovuta.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato dal rito delle misure alternative per individuare la disciplina della trattazione camerale e l'obbligo di avviso d'udienza previsto da art. 666, comma 3.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua le ipotesi di nullità assoluta di ordine generale; la mancata notificazione dell'avviso all'interessato e al suo difensore può rientrare in tali ipotesi se la presenza è obbligatoria.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina le nullità e le relative conseguenze, in combinato con l'art. 178 per la determinazione del regime (assoluto/relativo) della nullità riscontrata.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la nomina del difensore d'ufficio quando manchi o venga meno la difesa di fiducia; la presenza del difensore d'ufficio non elimina automaticamente le conseguenze della mancata notifica al difensore di fiducia, se questa costituisce nullità assoluta.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione presso il difensore eletto domicilio; nel caso di specie la notificazione dell'avviso è stata perfezionata presso uno dei difensori fiduciari (avv. Sabatini) ai sensi di tale disposizione.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Indica il termine entro cui devono essere dedotte le nullità a regime intermedio (termine utile fino alla deliberazione decisionale nello stesso grado); la mancata eccezione nei termini comporta la sanatoria del vizio.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)
Tutela il diritto dell'imputato a scegliere il proprio difensore; le Sezioni Unite richiamate ricordano che la designazione di un difensore d'ufficio, nonostante la tempestiva nomina fiduciaria, può ledere tale diritto se la nomina fiduciaria era regolare e la presenza del difensore fiduciario era necessaria.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a TUTTI i difensori e all'interessato, quando la presenza è obbligatoria, costituisce una nullità assoluta e insanabile.
- La mancata notificazione dell'avviso a uno soltanto dei più difensori fiduciari costituisce una nullità di regime intermedio: va eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dal difensore sostituto entro il termine previsto (fino alla deliberazione decisionale); in mancanza la nullità si sana.
- La designazione in udienza di un difensore d'ufficio non rimuove automaticamente la lesione del diritto della parte a un difensore di fiducia, se la nomina fiduciaria era stata regolarmente effettuata e la mancata notificazione ha riguardato tutti i fiduciari; in tal caso può configurarsi una nullità assoluta.
- Chi impugna per vizi procedurali ha l'onere di produrre atti/documenti che dimostrino la tempestiva nomina o notificazione quando tali fatti sono determinanti per la decisione sulla nullità; l'assenza di documentazione probatoria può rendere il gravame infondato o inammissibile.
- Per evitare la perdita del diritto di censurare una nullità di regime intermedio è essenziale che il difensore che partecipa al procedimento sollevi tempestivamente l'eccezione; altrimenti la mancata contestazione comporta la sanatoria del vizio.
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