Cassazione Penale, Sentenza n. 29838/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva condannato Paterlini per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente deduceva: (1) per la bancarotta documentale, violazione e falsa applicazione della legge fallimentare e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte avrebbe confuso elementi tipici della bancarotta patrimoniale con quelli documentali e che i libri contabili, pur parzialmente compilati, avevano comunque consentito la ricostruzione del patrimonio secondo la relazione del curatore; (2) per la bancarotta patrimoniale, che la presunta svalutazione dei beni in liquidazione non poteva essere automaticamente equiparata a distrazione, perché la società era già in liquidazione (2013) e le svalutazioni andavano valutate secondo criteri di realizzo, non come distrazione patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla bancarotta patrimoniale, confermando la condanna per distrazione di beni indicati nella relazione del curatore: la motivazione d'appello è ritenuta adeguata e sufficiente a superare l'assoluzione di primo grado, e la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni non rinvenuti integra la presunzione di distrazione. Quanto alla bancarotta documentale, la Cassazione ha accolto il motivo nella parte in cui ha rilevato una contraddittorietà nella motivazione d'appello: da un lato la Corte distrettuale afferma che i documenti contabili hanno consentito la ricostruzione del movimento degli affari; dall'altro ritiene che la carenza di dettagli nelle rimanenze abbia impedito la ricostruzione del patrimonio. Tale contraddittorietà vizierebbe la decisione sulla bancarotta documentale, motivo per cui la sentenza d'appello è annullata in relazione a quella posizione e rinviata al giudice di merito per nuovo esame. La decisione precisa inoltre che l'affermazione di responsabilità per la bancarotta patrimoniale è definitiva ai sensi delle disposizioni processuali citate e che il giudice del rinvio dovrà, all'esito, rivedere il trattamento sanzionatorio complessivo.
Norme richiamate
legge fallimentare (art. 216, comma 1, n. 2)
Distinzione tra omessa tenuta totale dei libri o loro lasciare in bianco (che richiede dolo specifico) e omessa annotazione di dati veri (che integra il dolo generico). Nel caso in esame la fattispecie contestata rientra nell'omessa annotazione di dati veri e pertanto nel dolo generico.
disposizioni sulla relazione del curatore (art. 33 legge fall.)
La relazione del curatore è fonte probatoria fondamentale: se il curatore segnala la regolare tenuta della contabilità ciò pesa sulla valutazione sulla possibilità di ricostruzione del patrimonio; tuttavia la presenza di discrepanze o l'assenza di specifiche indicazioni può comunque sostenere una presunzione di distrazione.
obbligo di verità del fallito (art. 87 legge fall.)
Sancisce l'obbligo per il fallito di fornire verità sullo stato patrimoniale; la mancata indicazione o la mancata giustificazione della destinazione dei beni può determinare un'inversione, apparente, dell'onere della prova a carico dell'amministratore.
codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e))
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal difensore: vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento delle prove.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 173 disp. att.)
Regole formali per la presentazione dei motivi di ricorso; usata nella esposizione dei motivi del difensore.
codice di procedura penale (art. 624 cod. proc. pen.)
Citato nella sentenza per affermare che l'accertamento della responsabilità per bancarotta patrimoniale è definitivo e che l'annullamento relativo alla bancarotta documentale non incide sull'affermazione definitiva della bancarotta patrimoniale.
Massime di principio
- In caso di beni aziendali mancanti all'apertura della procedura concorsuale, l'amministratore/gestore deve dimostrarne la destinazione o il ricavato: altrimenti si forma una presunzione di distrazione che può integrare la bancarotta patrimoniale.
- La svalutazione o le operazioni contabili effettuate durante la liquidazione non escludono automaticamente il reato di distrazione: anche beni di valore economico minimo possono costituire garanzia per i creditori e la loro mancanza può essere sanzionata penalmente.
- Per la bancarotta documentale è determinante distinguere la fattispecie: l'omessa istituzione di libri o il lasciare i libri in bianco possono richiedere dolo specifico, mentre l'omessa annotazione di dati veri integra talvolta il dolo generico se la condotta rende difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio.
- La Corte d'appello che riforma un'assoluzione di primo grado deve motivare specificamente e confutare gli argomenti rilevanti della sentenza riformata; motivazioni contraddittorie tra loro possono determinare l'annullamento limitato della decisione.
- Un'accertata responsabilità per bancarotta patrimoniale confermata in Cassazione può rimanere definitiva anche se altre posizioni (es. documentale) vengono annullate e rinviate; il giudice di rinvio dovrà valutare anche gli effetti sul trattamento sanzionatorio complessivo.
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