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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27355/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la cancellazione di una lavoratrice dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e la conseguente domanda di iscrizione in tali elenchi, con richiesta di condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di disoccupazione. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame confermando il primo giudice: riteneva maturata la decadenza di 120 giorni prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970, poiché la ricorrente aveva ammesso di avere conosciuto la cancellazione nel novembre 2013 e il ricorso amministrativo era stato proposto solo il 4 febbraio 2014. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di varie norme, tra cui l'art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza che l'iscrizione negli elenchi ha funzione probatoria e che il giudice avrebbe dovuto accertare l'effettività del lavoro svolto; con il secondo motivo censurava la mancata condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. in caso di accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il mancato esercizio dell'azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione determina una decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio e non sanabile; pertanto, una volta maturata la decadenza dall'impugnativa della cancellazione, non è più possibile ottenere le prestazioni previdenziali richieste, indipendentemente dall'effettività della prestazione lavorativa. Ha inoltre escluso la fondatezza della dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che essa ricorre solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, evenienza non verificatasi. Il secondo motivo è stato assorbito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'ente previdenziale è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. n. 7 del 1970 conv. in l. n. 83 del 1970

    il termine per impugnare la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli è perentorio e, se inosservato, comporta decadenza sostanziale dal diritto di agire

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia addossato la prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle risultanze di causa

  • art. 2969 c.c.

    la decadenza relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo giudicato interno

  • art. 8 l. n. 533 del 1973

    la decadenza sostanziale in materia non è sanata dalla disciplina richiamata

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese resta assorbita quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nella materia dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, la tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione è presupposto necessario per poter poi far valere il diritto alle prestazioni previdenziali collegate.
  • L'inosservanza del termine di decadenza per impugnare la cancellazione dagli elenchi integra una decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio e non sanabile, che preclude ogni ulteriore accertamento sul rapporto di lavoro ai fini della prestazione richiesta.
  • La funzione probatoria dell'iscrizione negli elenchi non consente di superare la decadenza dall'impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova, non quando la censura investa il merito della valutazione probatoria.
  • Quando il ricorso per cassazione si risolve nella riproposizione di questioni già decise in conformità a un orientamento consolidato, la censura può essere dichiarata inammissibile anche ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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