Cassazione Civile, Ordinanza n. 25954/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
La controversia nasce dall'adesione, nel febbraio 2011, a una piattaforma di trading online per operazioni su CFD. Il cliente, residente in Italia, ha convenuto la società estera dinanzi al Tribunale italiano chiedendo: la restituzione di una somma di euro 826.682,14, qualificata come profitto di una specifica operazione su indice DJ30 eseguita in pochi minuti il 27 giugno 2011 e che la società aveva attribuito a un errore tecnico della piattaforma; la restituzione di euro 49.000 versati in più tranche; il risarcimento della perdita asseritamente subita per euro 123.675,72. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando la giurisdizione cipriota e la clausola contrattuale di proroga della giurisdizione e della legge applicabile. Il Tribunale ha ritenuto il cliente consumatore e ha dichiarato la clausola vessatoria; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello della società e rigettato le domande dell'attore. In Cassazione, il ricorso principale del cliente conteneva cinque motivi (omesso esame di norme di tutela del consumatore e del regime di giurisdizione; omesso esame dei parametri di riconoscibilità dell'errore e violazione dell'art. 1428 c.c.; omesso esame della clausola contrattuale; omesso esame della conclusione del contratto; nullità della sentenza/procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.). La società ha proposto ricorso incidentale con due motivi, il primo sulla giurisdizione e il secondo sulle spese. Le Sezioni Unite hanno esaminato prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, che poneva la questione pregiudiziale di giurisdizione, e hanno affermato che la qualità di consumatore va verificata in base alla natura e finalità del contratto al momento della conclusione; fattori come esperienza, competenza tecnica, entità delle operazioni e comportamento successivo non sono di per sé decisivi. Poiché il contratto di trading online non risultava concluso per finalità professionali, la clausola di proroga in favore dei giudici di Cipro non poteva derogare al foro del consumatore.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della società, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano. Hanno quindi rimesso alla Terza Sezione civile la decisione sul ricorso principale del cliente e sull'ulteriore motivo del ricorso incidentale, oltre che sulla regolazione delle spese. La sentenza/ordinanza si arresta dunque sulla questione pregiudiziale di giurisdizione e non definisce nel merito le domande restitutorie e risarcitorie.
Norme richiamate
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
consente la decisione delle Sezioni Unite sulla questione pregiudiziale di giurisdizione.
giustifica la rimessione alla Terza Sezione civile delle ulteriori questioni dopo la pronuncia sulla giurisdizione.
Regolamento CE n. 44/2001, artt. 15, 16 e 17
la nozione di consumatore dipende dalla natura e finalità del contratto; la competenza speciale del foro del consumatore deroga alle regole generali; la proroga di giurisdizione è valida solo nei casi tassativi previsti.
Regolamento UE n. 1215/2012, artt. 17, 18 e 19
richiamato come riproduzione/sostituzione del precedente regime sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori.
art. 19 della direttiva 2004/39/CE
richiamato dal ricorrente come norma di tutela del consumatore nel contesto dei servizi di investimento.
art. 21 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
richiamato dal ricorrente come disciplina interna di recepimento degli obblighi di tutela nel settore finanziario.
invocato nel ricorso principale con riferimento all'errore.
invocati nel ricorso principale per dedotta nullità della sentenza/procedimento.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
richiamati nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- Ai fini delle regole di competenza in materia di contratti conclusi da consumatori, la qualità di consumatore va accertata in relazione a un contratto determinato, guardando alla natura e alla finalità del rapporto al momento della sua conclusione, non alla mera situazione soggettiva generale della persona.
- Nelle controversie relative a servizi di trading online e a strumenti finanziari come i CFD, elementi quali l'entità delle operazioni, il numero degli accessi alla piattaforma, le competenze tecniche o l'attitudine al rischio non sono di per sé decisivi per escludere la qualifica di consumatore, se il contratto non risulta concluso per finalità professionali.
- La clausola di proroga della giurisdizione inserita in condizioni generali di contratto non può derogare alla disciplina protettiva del foro del consumatore se non ricorrono le tassative condizioni previste dal regolamento europeo applicabile.
- In presenza di una questione pregiudiziale di giurisdizione proposta dalla parte vittoriosa nel merito, il giudice di legittimità può esaminarla con priorità logica rispetto al ricorso principale.
- La nozione di consumatore nei regolamenti europei sulla competenza deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme, avendo riguardo alla funzione protettiva della disciplina e alla debolezza della parte nel singolo contratto, non a qualificazioni astratte o meramente fattuali successive.
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