Cassazione Civile, Ordinanza n. 18302/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
Un agente aveva convenuto in giudizio la società preponente chiedendo il pagamento di euro 39.889,41 per differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità di cessazione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e di anzianità, FIRR, provvigioni indirette e risarcimento del danno, asseritamente derivanti dal rapporto di agenzia intrattenuto con due società collegate. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva dichiarato estinto il giudizio nei confronti di una società per mancata riassunzione e aveva accolto parzialmente la pretesa nei confronti dell'altra, condannandola al pagamento di somme per provvigioni maturate e non riscosse e per FIRR. La società preponente ha proposto ricorso per cassazione denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1748 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito piena prova a tabulati anonimi e ad altri elementi istruttori inidonei, senza un apprezzamento critico, e che avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando abbia semplicemente valutato erroneamente le risultanze istruttorie; analogamente, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. La Corte ha poi rilevato che non ricorreva il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il fatto storico rilevante era stato comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione non si configura per la semplice contestazione della valutazione delle prove, ma solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
La violazione è deducibile solo nei casi in cui il giudice disattenda prove legali o consideri come piena prova elementi che richiedono invece valutazione, non quando si censuri il prudente apprezzamento delle prove di merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa provvigionale dell'agente; la Corte non affronta un'interpretazione autonoma della norma perché ritiene le censure inammissibili.
La violazione ricorre solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando il giudice abbia ritenuto, pur eventualmente erroneamente, che la parte onerata abbia assolto il proprio onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La ricorrente lo invoca insieme al n. 5 per denunciare la nullità della sentenza, ma la Corte osserva che le doglianze riguardano in realtà il merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non è di per sé sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura deve investire errori di diritto o omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; se invece il giudice ha semplicemente ritenuto provato un fatto sulla base delle risultanze istruttorie, la doglianza riguarda il merito ed è inammissibile come violazione di legge.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove officiosamente acquisite fuori dei limiti di legge, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi liberamente valutabili; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso; l'omessa considerazione di singoli documenti o testimonianze non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove che ritenga più attendibili, senza dover confutare espressamente ogni elemento probatorio contrario non accolto.
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