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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14409/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

Un soggetto aveva preso contatto, tramite un annuncio immobiliare, per acquistare un appartamento sito in Milano. Dopo le visite e le trattative, si era giunti a un preliminare di compravendita davanti a un notaio, con previsione di una caparra molto elevata. In sede di stipula, il promittente venditore si era presentato con un’identità poi risultata falsa, mentre il notaio aveva identificato la parte sulla base di un documento di identità, di una tessera sanitaria e di documentazione successoria e proprietaria che appariva autentica. Scoperta successivamente la truffa, l’acquirente aveva agito contro il notaio chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo che il professionista avrebbe dovuto svolgere ulteriori verifiche, in particolare contattando la collega che aveva curato la successione del vero proprietario, per accertare l’identità del sedicente venditore. I motivi di ricorso in cassazione denunciavano: 1) violazione dell’art. 49 della legge notarile e degli artt. 1176, comma 2, e 2729 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto diligente l’identificazione del venditore nonostante gli elementi utilizzati non fossero idonei a fondare la certezza richiesta al notaio; 2) violazione degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1218 e 2697 c.c., per avere escluso che fosse esigibile un controllo ulteriore presso il notaio che aveva curato la successione, con conseguente erronea valutazione dell’adempimento e dell’onere della prova liberatoria del professionista.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e infondati perché diretti, nella sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e della ricostruzione fattuale già condivisa dai giudici di primo e secondo grado. Ha confermato che il notaio aveva adottato una condotta conforme alla diligenza professionale, poiché aveva identificato il promittente venditore sulla base di documenti non visibilmente contraffatti e di ulteriori elementi oggettivi idonei a formare uno stato soggettivo di certezza, senza che potesse pretendersi ex ante un ulteriore controllo telefonico o diretto presso la collega che aveva curato la successione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 49 legge notarile

    il notaio, nell’identificare le parti, deve raggiungere uno stato soggettivo di certezza mediante diligenza professionale; l’identificazione può fondarsi anche su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la diligenza richiesta al professionista è quella qualificata propria dell’attività esercitata; la Corte ha ritenuto che la condotta del notaio vi si sia conformata.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    le presunzioni possono sorreggere l’accertamento dell’identità solo se gravi, precise e concordanti; nel caso concreto gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono stati ritenuti sufficienti.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme alla diligenza professionale per censurare l’operato del notaio, ma non ritenuto violato.

  • art. 1218 c.c.

    invocato per sostenere l’inadempimento del notaio e il mancato assolvimento della prova liberatoria, ma la Corte ha escluso la responsabilità.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto non superata la prova dell’adempimento correttamente valutata dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    le censure, pur formalmente qualificate come violazione di legge, miravano in realtà a un diverso apprezzamento del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che le doglianze sarebbero, al più, riconducibili al vizio motivazionale, ma non superano la convergenza dell’accertamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dopo il rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell’identificazione delle parti in atto, il notaio adempie correttamente quando, secondo una valutazione ex ante, raggiunge uno stato soggettivo di certezza sulla base di documenti e altri elementi oggettivi non visibilmente contraffatti, senza che sia sempre necessario un controllo personale pregresso della parte.
  • La responsabilità del notaio per errata identificazione non può essere affermata se il giudice di merito ha accertato, con motivazione congrua, che gli elementi utilizzati erano complessivamente idonei a fondare la certezza richiesta dalla legge notarile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle risultanze fattuali già valutate in modo conforme dai giudici di merito.
  • L’esigibilità della diligenza professionale va valutata ex ante: non può pretendersi dal notaio un ulteriore controllo non imposto dalle circostanze concrete e non necessario alla luce dei mezzi identificativi già acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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