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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45451/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Angelo Arlotta ha impugnato sostenendo l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 443, comma 3, c.p.p. perché la sentenza di primo grado era stata resa con rito abbreviato e, a suo avviso, la censura del PM si limitava all'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione (censura di fatto). In subordine ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione probatoria sul punto della premeditazione e violazione dell'art. 533 c.p.p.; ha inoltre dedotto inosservanza dell'art. 118 c.p. circa l'estensione dell'aggravante al concorrente. Carmelo Arlotta ha impugnato la commisurazione della pena sostenendo che la Corte d'appello non ha adeguatamente valorizzato la sua collaborazione e la diminuzione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, nonché gli articoli 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di Angelo Arlotta: l'appello del Pubblico Ministero nei confronti di una sentenza emessa in rito abbreviato che non modifica il titolo del reato ma contesta l'esclusione di una aggravante non era ammissibile alla luce delle modifiche del 2018 all'art. 593 c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della pronuncia d'appello nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la premeditazione nei confronti di Angelo Arlotta e la reintegrazione integrale delle statuizioni del G.i.p. del Tribunale di Monza del 26/11/2020 (quindi esclusione della premeditazione e relativa statuizione di primo grado). Il ricorso di Carmelo Arlotta è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato: la Corte di Cassazione ha confermato la valutazione sulla misura della pena operata in appello, ritenendo legittima la limitata diminuzione per la collaborazione in materia di stupefacenti e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna pronunciate in giudizio abbreviato salvo che modifichino il titolo del reato; la Corte ha applicato la norma per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione del PM che contestava solo l'esclusione della premeditazione

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 6/2/2018, n.11)

    Dopo la riforma del 2018 distingue nettamente i casi in cui il PM può appellare nel rito ordinario (anche per esclusione di aggravanti ad effetto speciale) e conferma che tale facoltà non si estende automaticamente alle sentenze del rito abbreviato; la Cassazione ha ritenuto che la giurisprudenza che prima ammetteva l'appello del PM in tali casi è venuta meno

  • art. 580, cod. proc. pen.

    Regola la conversione dell'impugnazione; la Corte ricorda che l'atto del PM, convertito in appello per effetto della proposizione dell'appello degli imputati, conserva i limiti della natura originaria (ricorso per cassazione) e quindi può essere sindacato solo nei termini di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione ai vizi di motivazione manifestamente illogici od alle violazioni di legge in materia probatoria; la Corte ha richiamato il principio che l'appello convertito mantiene limiti di natura di legittimità e non può costituire un differente esame di merito

  • art. 533, cod. proc. pen.

    Principio della certezza processuale richiesto per l'affermazione di responsabilità; è stato richiamato dalle difese per sostenere l'esistenza di ricostruzioni alternative non escluse con certezza, ma la Cassazione ha deciso sul profilo di ammissibilità dell'appello del PM

  • art. 118, cod. pen.

    Rilevato nella contestazione sull'estensione dell'aggravante: la norma è stata considerata rispetto al principio che l'aggravante per premeditazione deve trovare prova della volontà e della persistenza temporale dell'intento omicidiario

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la diminuzione della pena per chi coopera in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito che ha concesso una riduzione contenuta in ragione della limitata utilità e del limitato recupero delle somme

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla valutazione della prova; la Corte osserva che le doglianze del PM erano in prevalenza questioni di fatto non sindacabili in legittimità

Massime di principio

  • Il pubblico ministero non può proporre appello contro sentenze di condanna pronunciate in rito abbreviato se la censura si limita all'esclusione di una circostanza aggravante non qualificabile come modifica del titolo del reato ai sensi dell'art. 443, comma 3, c.p.p.
  • La riforma del 2018 dell'art. 593 c.p.p. ha ridisegnato i limiti soggettivi e oggettivi dell'appello del PM: alcune rimediabilità che prima potevano essere trattate come 'modifiche' ora richiedono il rito ordinario per essere impugnate dal PM
  • Quando un ricorso del PM in cassazione viene convertito in appello in presenza di impugnazione da parte dell'imputato, esso mantiene i limiti propri di un ricorso di legittimità e non può trasformarsi in un nuovo esame di merito: la Corte d'appello può procedere solo se emergono vizi di legittimità specifici
  • Le censure che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio e della credibilità delle fonti sono, di regola, profili di merito non sindacabili in cassazione salvo che non configurino vizio di motivazione manifesto ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Per l'integrazione della circostanza aggravante della premeditazione rispetto a concorrenti occorre prova della consapevolezza e dell'adesione al progetto omicidiario, non bastano elementi di mera presenza o partecipazione nella fase esecutiva
  • La misura della diminuzione di pena per la collaborazione in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 è valutazione di merito: la sua entità dipende dall'effettiva utilità e completezza della collaborazione e dal recupero di risorse economiche

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