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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19081/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva assolto Messineo da un capo e confermato e rideterminato le condanne su altri capi, nonché escluso per Lisotti una aggravante rideterminando la pena. I ricorsi deducono: vizio di motivazione e interpretazione delle intercettazioni; richiesta di derubricazione dei reati alla ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (e, per Lisotti, art. 74 comma 6) sulla base di quantità e modalità; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; insufficienza degli indizi per il reato associativo.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In particolare ha ritenuto che le censure relative alla valutazione delle intercettazioni e alla qualificazione dei fatti fossero rivolte alla valutazione di merito (fatti e apprezzamento degli indizi) e pertanto non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità, circostanza che non ricorre. Quanto alle richieste di riconoscimento della lieve entità (art. 73, comma 5) e dell'attenuante specifica (art. 74, comma 6), la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero esaminato i criteri normativamente rilevanti e motivato il rigetto alla luce della serialità delle condotte, dell'organizzazione dei rifornimenti e dei quantitativi complessivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Usato per inquadrare la fattispecie di traffico/associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; comma 3 richiamato come aggravante che è stata esclusa in favore di Lisotti; comma 6 valutato e ritenuto inapplicabile perché l'associazione era costituita per traffici rilevanti e strutturati

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Comma 5 (fattispecie di lieve entità) è stato valutato dal giudice tenendo conto di tutti gli elementi richiesti (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza); la Corte ha confermato che la valutazione di tali elementi è di merito e che la derubricazione non era giustificata

  • codice di procedura penale, art. 442

    Richiamato in quanto la Corte d'appello aveva deciso in parziale riforma della sentenza resa con rito abbreviato (procedura disciplinata dall'art. 442 c.p.p.)

  • codice di procedura penale, art. 238-bis

    Consentita l'acquisizione e l'utilizzo in sede d'appello di sentenze passate in giudicato come elemento di prova, valorizzato dalla Corte per dimostrare l'esistenza dell'associazione

  • codice penale, art. 133

    Richiamato per i criteri di valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato il non riconoscimento alla luce della gravità, serialità e capacità delinquere

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'imposizione dell'onere a carico dei ricorrenti di versare la somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riformula il giudizio probatorio: le censure sulla lettura delle intercettazioni o sulla valutazione comparativa degli elementi probatori sono di merito e inammissibili in cassazione salvo che non emergano manifesta illogicità o travisamento del compendio probatorio.
  • Per ottenere la derubricazione alla fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90 è necessario dimostrare in modo circostanziato tutti gli elementi normativamente rilevanti (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza) e spiegare perché il loro bilancio complessivo riduce l'offensività del fatto.
  • Il riconoscimento dell'attenuante specifica connessa al ruolo nell'associazione (art. 74, comma 6) richiede che l'associazione stessa sia stata costituita per commettere reati di lieve entità: non è sufficiente che singoli aderenti abbiano compiuto atti di limitata offensività, ma va valutata la struttura, gli scopi e le modalità operative dell'associazione.
  • Le censure generiche che non individuano con precisione errori di diritto, travisamenti probatori o contraddizioni manifesta nella motivazione sono inammissibili; le impugnazioni devono indicare specificamente i vizi di legittimità e i punti probatori contestati.
  • Sul tema delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito ha ampio potere discrezionale: per contestare la valutazione è necessario dimostrare che la motivazione sia contraddittoria, insufficiente o manifestamente illogica.
  • Quando si contesta disparità di trattamento fra più fatti o imputati occorre fornire dati comparativi completi (es. principi attivi, modalità, ruolo, recidiva) per consentire a giudici di legittimità di verificare la ragionevolezza della differente qualificazione o del diverso trattamento sanzionatorio.

Testo integrale

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