Cassazione Civile, Ordinanza n. 02551/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di un atto di classamento catastale con cui una cabina di trasformazione installata presso un'infrastruttura autostradale era stata inserita in categoria D/1. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che il manufatto dovesse essere censito in categoria E/3 perché privo di autonomia funzionale e reddituale rispetto all'infrastruttura principale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina catastale e della norma che esclude dagli immobili in categoria E quelli dotati di autonomia funzionale e reddituale; con il terzo ha dedotto omesso esame di un punto decisivo, assumendo che la CTR avesse travisato il contenuto di una circolare amministrativa e omesso di considerare i successivi contenuti della stessa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la CTR aveva accertato in fatto l'assenza di autonomia funzionale e reddituale della cabina rispetto all'infrastruttura autostradale e che, su identica questione tra le stesse parti, la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato che una cabina di trasformazione installata presso l'autostrada per alimentare illuminazione e apparati dell'infrastruttura costituisce unità immobiliare a destinazione particolare del gruppo E e non ha autonomia rispetto all'immobile principale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come censura di travisamento di una circolare e non come omesso esame di un fatto storico decisivo, senza l'indicazione specifica del fatto, del dato da cui risultava, del momento e del modo in cui era stato discusso tra le parti, come richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato dall'Agenzia come norma violata nella disciplina del classamento catastale.
artt. 2, 5, 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamati dall'Agenzia nel secondo motivo per contestare il regime catastale applicato al bene.
art. 40 d.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato come disposizione della disciplina catastale rilevante per la qualificazione dell'immobile.
Richiamato nel primo motivo come parametro normativo del classamento.
art. 2, comma 40, d.l. 262/2006
"Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
La Corte lo interpreta nel senso che, nelle categorie E, restano esclusi solo gli immobili o porzioni di immobili che abbiano autonoma funzionalità e redditività; se tale autonomia manca, il bene può restare in categoria E.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione, consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
artt. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impongono al ricorrente l'onere di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il come e quando sia stato discusso nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l'applicazione in presenza di soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia catastale, una cabina di trasformazione installata a servizio esclusivo di un'infrastruttura autostradale, destinata ad alimentarne illuminazione e impianti, può essere qualificata come unità immobiliare del gruppo E quando non presenti autonomia funzionale e reddituale rispetto al bene principale.
- L'accertamento in fatto dell'assenza di autonomia funzionale e reddituale è decisivo ai fini del mantenimento del classamento in categoria E e impedisce la riqualificazione in categorie diverse fondate su una autonoma utilizzazione economica del bene.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico specifico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare un presunto travisamento di documenti o circolari.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificazione imposti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., indicando fatto, fonte, collocazione processuale e decisività.
- Quando l'amministrazione soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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