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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 22342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposizione di una sanzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 471/1997, art. 13 (sanzione per omesso versamento dell'imposta) per l'anno 2003 in relazione alla mancata corresponsione di maggior imposta di consumo; contestualmente la stessa contribuente era stata sanzionata ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995, art. 59 (TUA) per infedele dichiarazione/uso illegittimo dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. o-bis. La questione centrale è se le due sanzioni siano compatibili o se la sanzione più grave (art. 59 TUA) assorba quella per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, affermando che le due norme sanzionano comportamenti omissivi diversi ma alternativi: l'art. 59 TUA punisce l'infedeltà della dichiarazione (e quindi l'evasione), mentre l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 sanziona il mancato versamento quando la dichiarazione è veritiera o affetta solo da errori materiali o di calcolo. Pertanto, una volta contestata e accertata l'infedeltà della dichiarazione (e applicata la sanzione ex art. 59), non può essere applicata anche la sanzione per omesso versamento ex art. 13. La sentenza impugnata è stata cassata; decidendo nel merito la Corte ha accolto il ricorso originario della contribuente e ha annullato l'atto di irrogazione della sanzione ai sensi del D.Lgs. 471/1997, art. 13. Le spese dei gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 59 (TUA)

    1. ... e' punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e' tentato di evadere ... c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni ...; d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce ...

    Sanziona l'infedeltà della dichiarazione e l'evasione dell'accisa; applicabile quando il contribuente ha attestato consumi inferiori o ha indebitamente fruito di esenzioni. Rappresenta la sanzione piu' grave e assorbente rispetto a quella per mero omesso versamento se il fatto concreto è un'infedeltà dichiarativa.

  • Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13

    Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ... e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato ... anche quando, a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo, rilevati in sede di controllo annuale della dichiarazione, risulti una maggiore imposta ...

    Sanzione per il mancato o ritardato versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione; presuppone che la dichiarazione sia sostanzialmente veritiera o affetta solo da errori materiali o di calcolo, non che sia infedele per art. 59.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, comma 2, lett. o-bis

    riferimento normativo all'esenzione contestata (uso illegittimo dell'esenzione)

    Norma che regola l'esenzione contestata: l'uso illegittimo di tale esenzione costituisce elemento dell'infedeltà dichiarativa sanzionata ex art. 59.

  • Istruzioni di compilazione Modello Unico SC (appendice Agenzia delle Entrate)

    La sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997, art. 13, non si applica nelle ipotesi di omessa od infedele dichiarazione.

    Orientamento amministrativo che conferma la distinzione normativa: l'art. 13 non è applicabile quando l'accertamento riguarda un'omessa o infedele dichiarazione.

Massime di principio

  • Quando l'autorità contesta un'infedeltà della dichiarazione (evadenza mediante dichiarazione infedele o uso illegittimo di esenzioni), la sanzione speciale e piu' grave prevista dal TUA (art. 59) è quella applicabile e assorbe la sanzione per omesso versamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
  • La sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 è applicabile solo se il mancato versamento riguarda imposte risultanti da una dichiarazione veritiera o affetta da meri errori materiali o di calcolo, non quando il mancato versamento deriva da una dichiarazione infedele.
  • Per valutare la compatibilità delle sanzioni occorre esaminare la natura fattuale della violazione: se il mancato versamento è la conseguenza della stessa infedele dichiarazione, le sanzioni sono alternative e va applicata quella piu' grave; solo quando sussistano due violazioni distinte e autonome (fatti diversi) possono coesistere sanzioni diverse.
  • Il contribuente che riceve contestazioni parallele deve contestare la duplicazione o incompatibilità delle sanzioni, richiamando la gerarchia e la diversità delle fattispecie; l'orientamento amministrativo (Istruzioni Agenzia delle Entrate) può essere citato come argomento di supporto.
  • Se la questione di diritto è risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e annullare l'atto impugnato senza rinvio; nelle controversie nuove o rilevanti è possibile la compensazione delle spese processuali.

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