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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14880/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dalla scelta di una contribuente di rivalutare, nella dichiarazione dei redditi 2008, terreni agricoli in comproprietà, con conseguente debito per imposta sostitutiva del 4% da versare in tre rate. Dopo il pagamento della prima rata, non venivano pagate le successive; l’Ufficio emetteva comunicazione di irregolarità, poi una prima cartella, successivamente annullata, e infine una seconda cartella per il residuo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi. La contribuente impugnava la seconda cartella deducendo vizi procedimentali e di merito; CTP e CTR accoglievano il ricorso, ma la Cassazione, in sede di ricorso dell’Amministrazione, cassava la sentenza di appello e rigettava il ricorso originario della contribuente, ritenendo preclusa ogni contestazione sulla pretesa fiscale perché la precedente cartella non era stata impugnata. La contribuente proponeva allora revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione avesse errato nel supporre la mancata impugnazione della precedente cartella, mentre questa era stata già sgravata prima della scadenza del termine per impugnare; deduceva quindi un errore di fatto revocatorio decisivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto un preteso errore nel giudicare la ricostruzione dei fatti e la portata della documentazione processuale. Ha osservato che l’asserito sgravio della precedente cartella era allegato in modo generico e non provato con indicazione del relativo provvedimento; inoltre ha ribadito che l’errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non una valutazione giuridica o fattuale controversa. Ha anche richiamato il principio per cui la scelta del contribuente di aderire alla rivalutazione con pagamento rateale non è revocabile e obbliga al versamento delle rate successive. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione, senza statuizione sulle spese perché l’Agenzia non ha svolto difese, e con atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; nel caso è invocato insieme all’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale e non può risolversi in un errore di giudizio o in una diversa valutazione degli atti.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato nella precedente decisione quale norma sull’impugnabilità degli atti della riscossione e sulla preclusione di contestazioni relative ad atti divenuti definitivi.

  • art. 7 D.Lgs. n. 448/2001

    richiamato per affermare che la scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e versare l’imposta sostitutiva non è revocabile.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva sulla realtà processuale, risultante in modo immediato dagli atti, e non può consistere in una critica alla valutazione giuridica o fattuale compiuta dal giudice.
  • Per configurare la revocazione non basta allegare l’esistenza di un fatto diverso da quello ritenuto in sentenza: occorre dimostrare che il fatto fosse incontestabilmente escluso o positivamente accertato dagli atti e che l’errore sia stato decisivo.
  • L’omessa impugnazione di un atto impositivo divenuto definitivo preclude, nell’impugnazione dell’atto successivo, le contestazioni che investono la debenza della pretesa e non i vizi propri del nuovo atto.
  • La scelta del contribuente di aderire alla rivalutazione fiscale di un bene e di pagare l’imposta sostitutiva, anche in forma rateale, non è liberamente revocabile; restano dovute le rate successive salvo specifiche cause di legge.
  • Nel giudizio di revocazione contro ordinanza o sentenza della Cassazione, la deduzione di un "errore di fatto" deve essere supportata da una puntuale allegazione documentale, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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