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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09025/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro poi assoggettato a fallimento, delle quote di TFR maturando che il lavoratore aveva destinato a un fondo di previdenza complementare. Il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, ma aveva in parte respinto l'istanza di ammissione del credito, ritenendo legittimato a insinuarsi il fondo pensione e non il lavoratore, salvo eventuale azione surrogatoria; aveva inoltre richiamato la possibile azione verso il Fondo di garanzia INPS. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del lavoratore. In Cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c. per avere qualificato la fattispecie come cessione del credito; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a carico del lavoratore, e non del curatore, l'onere di indicare se vi fosse stata cessione o delegazione; (3) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c. per non avere ritenuto la delegazione e la sua revocabilità; (4) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992 per avere attribuito la legittimazione al fondo e non al lavoratore per la restituzione dei contributi omessi; (5) violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005 per avere diversamente qualificato il TFR a seconda della concreta destinazione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati alla luce di precedenti conformi, e ha affermato che il mancato versamento, da parte del datore insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR conferite e accantonate su mandato del lavoratore, con vincolo di destinazione al fondo, comporta la risoluzione per inadempimento del mandato e il ripristino della piena disponibilità delle risorse in capo al lavoratore, salvo che dall'istruttoria risulti una vera cessione del credito al fondo, nel qual caso la legittimazione all'insinuazione spetta al fondo stesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, ha cassato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, e ha rinviato la causa al medesimo tribunale in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui, nelle controversie relative al mancato versamento al fondo pensione complementare delle quote di TFR maturando, la legittimazione all'insinuazione al passivo spetta di regola al lavoratore, salvo prova di una cessione del credito in favore del fondo.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 252/2005

    Il generico riferimento al conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari non impone una sola qualificazione negoziale; può trattarsi, secondo l'istruttoria, di cessione del credito futuro oppure di delegazione di pagamento.

  • artt. 75, 81 e 100 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione e la legittimazione processuale; la Corte non ne fa un'autonoma lettura, assorbendo la questione nel principio sulla titolarità del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla qualificazione del rapporto; la Corte valorizza la necessità che dall'istruttoria emerga la cessione al fondo per spostare la legittimazione attiva.

  • artt. 1269 e 1270 c.c.

    Richiamati per sostenere la tesi della delegazione e della revocabilità; la Corte evidenzia che la fattispecie può essere diversa e non è automaticamente una delegazione.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione alla restituzione dei contributi omessi; la Corte non sviluppa una autonoma applicazione, ma accoglie il ricorso per il principio sulla disponibilità del credito in capo al lavoratore in caso di mancata cessione.

  • artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005

    Richiamati per contestare la diversa qualificazione del TFR a seconda della concreta destinazione; la Corte ribadisce che la natura previdenziale sorge solo con l'attuazione del vincolo di destinazione mediante versamento al fondo.

  • art. 93 l. fall.

    La legittimazione all'insinuazione al passivo spetta al fondo quando risulti una cessione del credito in suo favore.

  • art. 1260 c.c.

    La Corte richiama la possibilità di cessione di credito futuro in alternativa alla delegazione di pagamento.

  • art. 1268 c.c.

    La Corte richiama la delegazione di pagamento come possibile schema negoziale alternativo alla cessione.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 252/2005

    Il riferimento al conferimento del TFR maturando lascia aperta la qualificazione negoziale in base alla volontà delle parti e agli esiti dell'istruttoria.

Massime di principio

  • Nel sistema della previdenza complementare, il mancato versamento da parte del datore di lavoro insolvente delle quote di TFR maturando conferite al fondo non trasferisce automaticamente la legittimazione ad agire al fondo: occorre verificare, in concreto, se tra le parti sia stata posta in essere una cessione del credito oppure una diversa operazione negoziale.
  • Se dall'istruttoria non risulta una cessione del credito in favore del fondo, il lavoratore conserva la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le somme accantonate e non versate, perché il mancato adempimento del vincolo di destinazione comporta il ripristino della piena disponibilità delle risorse in suo capo.
  • La natura previdenziale delle somme derivanti dal TFR maturando conferito al fondo sorge solo con l'effettivo versamento e con l'attuazione del vincolo di destinazione; fino a quel momento le somme conservano una dimensione retributiva nella titolarità del lavoratore.
  • La qualificazione del rapporto come cessione del credito o delegazione di pagamento non può essere affermata in via automatica dal solo richiamo al "conferimento" del TFR: occorre un accertamento in concreto della volontà negoziale e della struttura dell'operazione.
  • In caso di cessione del credito al fondo, la legittimazione all'insinuazione al passivo spetta al fondo medesimo; in caso contrario, la legittimazione resta al lavoratore, salvo gli ulteriori rimedi previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLavoro a termineContributi previdenziali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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