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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09028/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento della società datrice per un credito relativo al TFR maturando che, in base a un accordo di previdenza complementare, era stato destinato a un fondo pensione ma poi trattenuto dal datore e non versato. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano ritenuto che, per effetto del conferimento al fondo, la legittimazione a insinuarsi spettasse al fondo pensione, salvo eventuale azione surrogatoria, e avevano quindi rigettato l'opposizione del lavoratore. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., sostenendo che la fattispecie fosse stata erroneamente qualificata come cessione; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'onere di dimostrare se si trattasse di cessione o delegazione fosse stato indebitamente posto a suo carico e che, in difetto di prova, non potesse presumersi la cessione; (3) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., per non avere riconosciuto la delegazione e la sua revocabilità; (4) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992, per avere attribuito al fondo e non al lavoratore la legittimazione a chiedere la restituzione dei contributi omessi; (5) violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005, per la diversa qualificazione del TFR a seconda che fosse versato all'INPS, al fondo o rimasto inerte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, richiamando i propri precedenti in materia di previdenza complementare. Ha affermato che il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, delle quote di TFR maturando conferite e accantonate su mandato del lavoratore comporta, per effetto della risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della piena disponibilità delle somme in capo al lavoratore, le quali restano di natura retributiva fino all'effettiva attuazione del vincolo di destinazione. Ha inoltre precisato che, di regola, la legittimazione all'insinuazione al passivo spetta al lavoratore, salvo che dall'istruttoria emerga una vera e propria cessione del credito in favore del fondo pensione, nel qual caso la legittimazione attiva spetta al fondo ai sensi dell'art. 93 l. fall. Poiché il tribunale non si era attenuto a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 252/2005

    Il generico riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari non impone una sola qualificazione negoziale; l'operazione può assumere, secondo l'assetto concreto risultante dall'istruttoria, i tratti di una cessione del credito futuro oppure di una delegazione di pagamento/mandato con vincolo di destinazione.

  • artt. 75, 81 e 100 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla legittimazione e sulla capacità/processualità della domanda, in relazione alla contestata titolarità dell'azione di insinuazione al passivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare la natura di cessione o delegazione non potesse gravare su di lui; la Corte ha comunque risolto la questione sulla base della corretta qualificazione della fattispecie concreta.

  • artt. 1269 e 1270 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la tesi della delegazione e della sua revocabilità; la Corte, valorizzando i precedenti, ha ribadito che la qualificazione dipende dall'assetto negoziale concreto.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992

    Richiamato dal ricorrente come base per la restituzione dei contributi omessi; la Corte non lo pone al centro della decisione, che si fonda invece sulla regola della ripristinata disponibilità delle somme in capo al lavoratore salvo cessione al fondo.

  • artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005

    Richiamati per contestare la diversa qualificazione del TFR a seconda del soggetto destinatario o del mancato versamento; la Corte ribadisce che la natura previdenziale si produce solo con l'effettivo adempimento del vincolo di destinazione.

  • art. 93 l. fall.

    La legittimazione all'insinuazione al passivo spetta al soggetto titolare del credito; di regola il lavoratore, mentre spetta al fondo pensione se risulta una cessione del credito in suo favore.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato nei precedenti menzionati dalla Corte come figura compatibile con la cessione del credito futuro in alternativa alla delegazione di pagamento.

  • art. 1268 c.c.

    Richiamato nei precedenti menzionati dalla Corte come schema della delegazione di pagamento alternativa alla cessione del credito futuro.

  • l. fall.

    Usata quale riferimento al regime dell'insinuazione al passivo e alla titolarità dell'azione in sede concorsuale.

Massime di principio

  • Nel conferimento del TFR maturando a una forma di previdenza complementare, il semplice trattenimento delle somme da parte del datore di lavoro insolvente non fa automaticamente sorgere una definitiva titolarità del fondo: occorre verificare, in concreto, se l'assetto negoziale integri una cessione del credito o, invece, una delegazione/mandato con vincolo di destinazione.
  • Se il datore non versa le somme destinate al fondo pensione complementare, la risoluzione per inadempimento del rapporto di mandato comporta il ripristino della piena disponibilità delle risorse in capo al lavoratore, finché il vincolo di destinazione non sia stato attuato.
  • In sede di insinuazione al passivo fallimentare per quote di TFR maturate e non versate, la legittimazione spetta di regola al lavoratore, salvo prova di una cessione del credito al fondo pensione, nel qual caso la legittimazione appartiene al fondo.
  • La qualificazione della pattuizione relativa al TFR destinato alla previdenza complementare non può essere fissata in astratto sulla base del solo termine 'conferimento', ma va desunta dall'istruttoria e dall'effettivo contenuto dell'accordo.
  • La natura previdenziale delle somme destinate al fondo non è originaria e automatica, ma si consolida solo con l'adempimento del vincolo di destinazione; in mancanza, le somme mantengono natura retributiva e rimangono azionabili da chi ne conserva la titolarità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFR
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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