Cassazione Civile, Ordinanza n. 09026/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della corte d’appello e ha rinviato la causa alla stessa corte in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente addetta alla cassa e al magazzino. La corte d’appello aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’inquadramento nel secondo livello del CCNL commercio per il periodo indicato, con condanna del datore al pagamento di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, straordinario e TFR; aveva inoltre confermato la legittimità del licenziamento irrogato dopo un episodio in cui la dipendente si era fatta portare via in auto da una cliente un televisore del valore di 185 euro, non registrato come acquisto, pagando solo dopo essere stata scoperta dalla vigilanza. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: i primi due denunciano, sotto profili di violazione di legge e vizio motivazionale, che la corte territoriale avrebbe fondato la decisione su declaratorie contrattuali mai allegate dalla lavoratrice e su un contratto collettivo diverso da quello effettivamente applicato in azienda e mai prodotto in giudizio; il terzo motivo censura l’asserita pronuncia d’ufficio su una qualifica intermedia mai richiesta e ulteriori violazioni processuali; il quarto lamenta l’omesso rilievo delle mansioni promiscue; il quinto riguarda l’interpretazione del contratto collettivo sulla spettanza dello straordinario; il sesto attiene all’indennità di cassa e alla motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: la lavoratrice non aveva indicato espressamente le declaratorie contrattuali invocate, limitandosi a formulare conteggi sulla base del CCNL richiamato; il CCNL prodotto da lei era diverso da quello applicato dal datore, che risultava invece richiamato in busta paga e nella lettera di assunzione, ma non era stato prodotto dalla controparte. In questo contesto la corte d’appello aveva erroneamente utilizzato declaratorie di un contratto non allegato come applicato e non aveva considerato le difese del datore sulla non applicabilità del CCNL invocato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché ad altre norme sostanziali e processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per censurare il vizio di motivazione connesso alla mancata considerazione del diverso contratto collettivo applicato dal datore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza e violazione di norme processuali, tra cui gli artt. 112, 414, 416 e 118 disp. att. c.p.c.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha valorizzato il rilievo che il giudice d’appello aveva fatto riferimento a declaratorie e a un contratto collettivo diversi da quelli effettivamente dedotti, senza considerare le difese del datore.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo per contestare l’utilizzo da parte del giudice di elementi non adeguatamente introdotti nel thema decidendum/probandum.
art. 414 c.p.c.
Richiamato per sostenere l’insufficiente allegazione della domanda lavoristica quanto alle declaratorie contrattuali invocate.
art. 416 c.p.c.
Richiamato per contestare l’assetto delle difese e delle contestazioni del datore rispetto alle allegazioni della lavoratrice.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta improponibilità di nuove allegazioni o qualificazioni in appello.
art. 437 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, sempre in tema di limiti all’acquisizione e introduzione di nuovi elementi nel giudizio del lavoro in appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per censurare il preteso mancato rispetto del precedente richiamato nella sentenza impugnata.
art. 2103 c.c.
Invocato nel quarto motivo in relazione alle mansioni promiscue e all’inquadramento professionale.
art. 1362 c.c.
Invocato per denunciare una errata interpretazione del contratto collettivo in tema di straordinario e indennità di cassa.
art. 218 del contratto collettivo
Richiamato come disciplina contrattuale dell’indennità di cassa; la Corte non si è pronunciata nel merito perché i relativi motivi sono stati assorbiti.
art. 130 c.p.c.
Richiamato nel sesto motivo in relazione a un’asserita carenza motivazionale della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento dell’inquadramento professionale e delle differenze retributive, il lavoratore deve allegare in modo specifico le declaratorie contrattuali poste a fondamento della pretesa; non basta il mero richiamo al contratto collettivo in astratto, specie se il datore contesta l’applicabilità di quel CCNL.
- Il giudice non può fondare la decisione su declaratorie tratte da un contratto collettivo diverso da quello effettivamente allegato e provato come applicato al rapporto, se tale diverso assetto contrattuale non risulta ritualmente introdotto nel giudizio.
- Se il datore deduce tempestivamente che al rapporto si applica un diverso contratto collettivo e offre elementi documentali coerenti con tale assunto, il giudice di merito deve esaminare tale eccezione perché essa incide sia sull’inquadramento sia sulle conseguenti differenze retributive.
- In presenza di un errore del giudice di merito nella considerazione del contratto collettivo applicabile e delle relative declaratorie, la censura è decisiva e comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame; gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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