Cassazione Penale, Sentenza n. 32600/2026 del 01/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato alla pena di 15.000 euro di multa, con sospensione condizionale, per il delitto previsto dall'art. 14, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 286/1998, consistito nella permanenza nel territorio nazionale nonostante l'ordine di allontanamento emesso dal questore. La Corte di appello aveva confermato la condanna. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 286/1998, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente considerato il breve periodo intercorso tra l'ordine e l'accertamento dell'inottemperanza, l'asserita impossibilità economica di adempiere e il fatto che, nel frattempo, egli si fosse fidanzato e poi avesse contratto matrimonio con una cittadina italiana. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando l'omesso esame, da parte del primo giudice, della richiesta di particolare tenuità del fatto e l'erronea esclusione della causa di non punibilità da parte della Corte di appello, che aveva ritenuto non occasionale la permanenza protrattasi per due mesi. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 62-bis c.p., sostenendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione delle modalità della condotta e delle ragioni della permanenza. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura investiva il merito e non un effettivo vizio di legittimità: la Corte di appello aveva considerato il periodo di due mesi sufficiente a consentire il rientro nel Paese d'origine e aveva ritenuto irrilevanti sia il successivo matrimonio con una cittadina italiana sia il fidanzamento, anche perché quest'ultimo non risultava provato e non rientrava nei casi di inespellibilità previsti dall'art. 19 d.lgs. 286/1998. L'asserita impossibilità economica, inoltre, era stata prospettata per la prima volta in cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il matrimonio contratto dopo la scadenza del termine non costituisce giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte di appello aveva esaminato e respinto la richiesta di particolare tenuità con motivazione non manifestamente illogica, senza omissioni o apparenze motivazionali. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché i giudici di merito avevano escluso le attenuanti generiche con motivazione non illogica e il ricorrente chiedeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla disciplina dell'ordine di allontanamento e alle doglianze difensive sull'adeguatezza del termine per adempiere.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Norma incriminatrice applicata per la permanenza nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento.
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale ulteriore disposizione applicata per il reato contestato.
La condizione di fidanzato o coniuge non è stata ritenuta idonea a escludere l'espellibilità, non rientrando nei casi di inespellibilità considerati dalla norma.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando la permanenza sul territorio protrattasi per due mesi e la conseguente non occasionalità della condotta.
Le attenuanti generiche sono state escluse dai giudici di merito con motivazione ritenuta non illogica e non rivalutabile in cassazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prova dell'assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, la valutazione dell'adeguatezza del termine concesso per adempiere appartiene al giudizio di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- L'asserita impossibilità economica di adempiere all'ordine di allontanamento, se prospettata per la prima volta in sede di legittimità, non può essere valutata dalla Corte di cassazione come causa di giustificazione.
- Il matrimonio contratto con una cittadina italiana dopo la scadenza del termine previsto dall'ordine di allontanamento non costituisce giustificato motivo dell'inottemperanza.
- Il fidanzamento con una cittadina italiana, anche se temporalmente coevo all'ordine di allontanamento, non esclude l'espellibilità quando non rientri nei casi di inespellibilità previsti dalla legge e non sia adeguatamente provato.
- La permanenza nel territorio nazionale protrattasi per due mesi può essere ritenuta non occasionale e, sulla base di una motivazione non manifestamente illogica, può impedire il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentita la sostituzione della valutazione di merito compiuta dai giudici di merito con una diversa valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell'art. 131-bis c.p. o delle attenuanti generiche, quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
- La reiterazione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice d'appello, formulate come violazioni di legge ma dirette in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, determina l'inammissibilità del ricorso.
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