Cassazione Penale, Sentenza n. 19254/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte di appello, della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge perché l'udienza predibattimentale non potrebbe pronunciare il non luogo a procedere ex art. 131-bis quando l'imputato abbia formalmente opposto la misura, sostenendo che l'opposizione impedirebbe una definizione coattiva del procedimento e violerebbe il diritto di difesa e il principio del giusto processo; (2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 554-ter (indicata nel ricorso come art. 544 ter) c.p.p. per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non escluderebbe la possibilità per il giudice dell'udienza predibattimentale di pronunciare il non luogo a procedere ex art. 131-bis anche in presenza di opposizione dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'assimilazione, prevista dall'art. 554-ter c.p.p., della sentenza resa in udienza predibattimentale a quella prevista dall'art. 425 c.p.p. consente al giudice dell'udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. anche in presenza di opposizione dell'imputato. La Corte ha motivato che l'udienza predibattimentale è una fase in contraddittorio con funzione deflattiva e di filtro: se il materiale probatorio nei fascicoli non consente una ragionevole previsione di condanna il giudice può evitare un dibattimento inutile pronunziando il non luogo a procedere; ciò non lede il diritto di difesa, che resta esercitabile tramite investigazioni difensive, richiesta di atti al P.M., e i rimedi di appello e ricorso per cassazione. Ha quindi ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale connesse agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e ha imposto al ricorrente le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006, art. 279 comma 2
Norma che identificava il reato a carico dell'imputato nel procedimento di merito; citata in fatto ma non rilevante ai fini dell'elaborazione giuridica sulla questione processuale affrontata
"particolare tenuità del fatto"
Causa di non punibilità per particolare tenuità che può essere applicata dal giudice dell'udienza predibattimentale per dichiarare il non luogo a procedere quando le evidenze non consentono una ragionevole previsione di condanna
Codice di procedura penale, art. 554-ter
"gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna"
Disciplina l'udienza di comparizione predibattimentale e consente al giudice, sulla base degli atti del P.M., di verificare l'esistenza di cause di proscioglimento e, in particolare, la sussistenza dei presupposti per la sentenza di non luogo a procedere; la Corte ritiene che tale disciplina permetta l'applicazione dell'art. 131-bis anche in presenza di opposizione dell'imputato
Codice di procedura penale, art. 425
La sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter è assimilata a quella prevista dall'art. 425; l'assimilazione è usata dalla Corte come base per consentire l'applicazione di misura di non punibilità in udienza predibattimentale
Codice di procedura penale, art. 491 (commi 1 e 2)
Richiamato per sottolineare che l'udienza predibattimentale si svolge nel pieno contraddittorio tra le parti e prevede la proposizione delle questioni preliminari
Costituzione, artt. 3, 24 e 111
La Corte ha ritenuto infondate le doglianze di violazione: il bilanciamento tra efficienza processuale e garanzie difensive è legittimo; il diritto di difesa non è pregiudicato perché restano disponibili investigazioni difensive e i rimedi di impugnazione
Codice di procedura penale, art. 411
Richiamato dalla Corte a titolo di coerenza sistematica: anche in sede di archiviazione è prevista la possibilità di decisioni basate su valutazioni analoghe all'applicazione dell'art. 131-bis
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Norma del processo minorile evocata dalla difesa come parametro di confronto; la Corte ha escluso che sia analoga per fase e ratio e ha ritenuto la comparazione non decisiva
Altro istituto richiamato dalla difesa a confronto; la Corte ha ritenuto che non condivida la stessa funzione di filtro dell'udienza predibattimentale ex art. 554-ter
Massime di principio
- Il giudice dell'udienza predibattimentale può pronunciare il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) anche in presenza di opposizione formale dell'imputato.
- L'udienza predibattimentale ha funzione deflattiva/filtro: se, dagli atti del pubblico ministero, non emerge materiale idoneo a sostenere una ragionevole previsione di condanna, il giudice può evitare un dibattimento inutile.
- L'opposizione dell'imputato alla decisione non implica automaticamente la necessità di celebrare il dibattimento; le garanzie difensive sono tutelate attraverso il contraddittorio in udienza, la possibilità di investigazioni difensive e i rimedi di impugnazione (appello e ricorso per cassazione).
- Le censure di illegittimità costituzionale contro la disciplina che consente la pronuncia di non luogo a procedere in sede predibattimentale trovano difficile accoglimento salvo manifesta arbitrarietà legislativa: il legislatore ha ampia discrezionalità in materia processuale.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe tempestivamente esercitare gli strumenti di investigazione difensiva e, se ritiene illegittima la decisione di non luogo a procedere, avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti (appello e cassazione).
- È essenziale distinguere tra istituti processuali che possono apparire simili: la funzione, la fase procedurale e la ratio (es. processo minorile o sanzioni amministrative) determinano se e come possano essere invocate tutele diverse rispetto all'udienza predibattimentale.
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