Ordinanza n. 615/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado del 28 maggio 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato esclusivamente l'atto applicativo con cui gli è stata decurtata l'anzianità di grado, chiedendo anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento della perdita economica conseguente alla detrazione e agli effetti dell'attività amministrativa ritenuta illegittima. Il Collegio ha rilevato, da un lato, che un precedente ricorso analogo era stato dichiarato inammissibile perché non erano state impugnate le linee guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021 e le direttive dell'Amministrazione della Difesa del 12 e 14 ottobre 2021, atti generali presupposti dell'atto applicativo. La questione relativa alla possibilità di superare tale profilo mediante disapplicazione degli atti amministrativi generali era pendente in appello. Dall'altro lato, il Collegio ha considerato la pendenza di questioni pregiudiziali dinanzi alla CGUE, sollevate dal Consiglio di Stato, riguardanti la compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. 44/2021, inserito dal d.l. 172/2021, con alcune disposizioni della CEDU e con la direttiva 2000/78/CE, anche con riferimento alla considerazione del periodo di sospensione come servizio non utile ai fini dell'anzianità, degli scatti economici, della licenza ordinaria e della posizione pensionistica. Il ricorrente non si è opposto alla sospensione impropria del giudizio; l'Amministrazione non ha formulato deduzioni sul punto.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo opportuno attendere sia la decisione del giudice amministrativo d'appello sulla questione della necessità di impugnare gli atti generali presupposti e della loro eventuale disapplicabilità, sia la definizione da parte della CGUE della questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con il parere n. 563/2025. Non è stata quindi decisa nel merito la legittimità della detrazione dell'anzianità né la domanda risarcitoria. Il giudizio dovrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante domanda di fissazione di udienza proposta dalla parte più diligente entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE.
Norme richiamate
sospende il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Consente la sospensione necessaria del giudizio in presenza di una questione pregiudiziale la cui definizione è rilevante per la decisione della causa.
Il presente giudizio dovrà essere proseguito ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione di una domanda di fissazione di udienza entro il termine indicato dal giudice.
art. 4-ter d.l. 44/2021, inserito dal d.l. 172/2021
l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati
La compatibilità della disposizione con il diritto europeo e convenzionale, nonché gli effetti del periodo di sospensione sull'anzianità, sugli scatti, sulla licenza e sulla posizione pensionistica, costituiscono oggetto della questione pregiudiziale pendente davanti alla CGUE.
D.P.C.M. 12 ottobre 2021
Indicato come atto generale di indirizzo presupposto, la cui mancata impugnazione era stata ritenuta causa di inammissibilità in un precedente ricorso analogo.
direttive dell'Amministrazione della Difesa del 12 e 14 ottobre 2021
Indicate come atti generali discendenti dalle linee guida e presupposti dell'atto applicativo contestato.
Richiamato quale base dell'avviso alle parti sui possibili profili decisori rilevati d'ufficio dal Collegio.
artt. 1, 8, 9, 14, 17 e 18 CEDU
Parametri convenzionali indicati nel quesito pregiudiziale relativo alla compatibilità dell'art. 4-ter d.l. 44/2021.
direttiva 2000/78/CE
Parametro europeo indicato nel quesito pregiudiziale relativo alla disciplina della sospensione lavorativa e ai suoi effetti.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende dall'esito di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rinviando la decisione della causa principale all'esito della pronuncia europea.
- La controversia avente a oggetto un atto applicativo può essere condizionata dalla questione, da risolvere previamente, se il ricorrente debba impugnare anche gli atti generali presupposti e se tali atti possano essere disapplicati dal giudice amministrativo; ove tale questione sia pendente in appello, il giudice può sospendere il giudizio in attesa della relativa definizione.
- Il giudizio sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere proseguito mediante domanda di fissazione di udienza proposta dalla parte più diligente entro il termine perentorio stabilito dall'art. 80, comma 1, c.p.a. e decorrente dall'evento indicato nel provvedimento di sospensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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