Cassazione Civile, Ordinanza n. 34342/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito come difensore di fiducia un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso. Dopo un precedente rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il Tribunale aveva nuovamente rigettato l’opposizione ritenendo non provato l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali richieste, in particolare la partecipazione all’udienza del 30 novembre 2016. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 83 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione del giudizio presupposto per verificare le prestazioni svolte; con il secondo motivo ha censurato il governo delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie per decidere causa cognita e non può limitarsi a una meccanica applicazione della regola formale sull’onere della prova. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83 D.P.R. n. 115 del 2002
La norma è richiamata nel senso che disciplina il compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato e, nel giudizio di opposizione, impone una verifica non meramente formale delle prestazioni professionali richieste.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
La locuzione "può" è letta come potere-dovere del giudice di acquisire d’ufficio atti, documenti e informazioni necessarie, così da decidere sulla base di un quadro cognitivo completo e non solo dell’onere probatorio delle parti.
È richiamato nel procedimento di definizione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve decidere sulla base di un accertamento sostanziale e completo delle attività effettivamente svolte, potendo e dovendo richiedere gli atti e le informazioni necessarie.
- La previsione processuale che attribuisce al giudice il potere di acquisire d’ufficio documenti non va intesa come mera facoltà discrezionale, ma come obbligo funzionale alla decisione corretta della controversia.
- Quando la prova delle prestazioni professionali dipende da atti del procedimento presupposto, il giudice non può arrestarsi a una valutazione solo formale dell’onere della prova, ma deve attivarsi per acquisire la documentazione pertinente.
- L’eventuale censura sulle spese resta assorbita se viene accolto il motivo principale che comporta la cassazione con rinvio.
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