Cassazione Civile, Ordinanza n. 21759/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un controllo effettuato presso l’utenza elettrica intestata alla parte poi soccombente, nel corso del quale il personale tecnico della società fornitrice ha riscontrato asserite anomalie del misuratore di energia: segnale di allarme sul display, alterazione della sigillatura e dei tenoni termosaldati, e sottoregistrazione dei consumi accertata con contatore campione. La società ha chiesto la risoluzione del contratto di somministrazione per grave inadempimento e il pagamento del corrispettivo dell’energia prelevata e non registrata, ricostruendo i consumi dal 9.9.2003 al 20.9.2006. In primo grado la domanda è stata accolta; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2729 c.c. per avere la corte territoriale fondato la prova della manomissione su indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla mancata verificabilità del contatore campione per assenza nel verbale dei dati di matricola, omologazione e taratura; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita decisione di un motivo di appello diverso da quello effettivamente proposto, concernente le garanzie di custodia del misuratore rimosso; 4) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’impossibilità di controllare tecnicamente l’integrità dei circuiti interni del misuratore per la custodia del reperto; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la corte recepito la decorrenza della ricostruzione dei consumi e la flessione dei consumi senza adeguato riscontro probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando come inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha ritenuto che la censura sulla presunzione semplice non integrasse un vero vizio di sussunzione ma mirasse a una diversa ricostruzione del fatto; ha escluso l’ammissibilità dei motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la c.d. doppia conforme; ha reputato infondato il motivo ex art. 112 c.p.c. perché la corte d’appello aveva comunque deciso il tema effettivamente devoluto; e ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, tendeva a un nuovo apprezzamento del merito e non colpiva l’intera ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La violazione delle presunzioni semplici è censurabile in cassazione solo come vizio di sussunzione, quando il giudice attribuisca o neghi valore a indizi qualificati in modo incompatibile con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto.
In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la decisione di appello confermi quella di primo grado sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La doppia conforme comporta la preclusione del ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulle questioni di fatto già decise in modo conforme nei due gradi di merito.
Va distinta l’omessa pronuncia sulla domanda dal caso in cui si contesti l’interpretazione della domanda data dal giudice di merito; in quest’ultimo caso si tratta di accertamento di fatto.
Non è violato quando il giudice fondi la decisione su elementi probatori ritualmente acquisiti e su una ricostruzione presuntiva dei consumi; la censura non può trasformarsi in richiesta di riesame del merito.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. è scrutinabile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia male sussunto gli indizi nei requisiti legali della presunzione; se la censura mira invece a sostituire la valutazione di merito con una lettura alternativa degli indizi, il motivo è inammissibile.
- In tema di prova per presunzioni, gravità, precisione e concordanza non richiedono certezza assoluta del fatto ignoto: è sufficiente un giudizio di ragionevole probabilità secondo l’id quod plerumque accidit.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in caso di doppia conforme quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo impianto fattuale e sulle stesse ragioni, anche se la sentenza d’appello aggiunge argomenti ulteriori.
- La censura di omessa pronuncia va tenuta distinta dalla critica all’interpretazione della domanda: se il giudice ha esaminato il tema devoluto ma lo ha qualificato diversamente, la questione resta di merito e non di violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. la doglianza che contesti la ricostruzione presuntiva dei consumi o la valutazione degli elementi documentali, quando la decisione si basi su prove ritualmente acquisite e su una motivazione coerente su tutta la ratio decidendi.
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