Cassazione Civile, Ordinanza n. 21346/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla gestione della tenuta presidenziale di Castelporziano, nella quale erano emersi gravi ammanchi di cassa e anomalie contabili riconducibili alla condotta di un responsabile della cassa e, secondo la Corte d'appello, anche alle omissioni dei superiori gerarchici e dei soggetti preposti al controllo della tenuta. In primo grado la domanda risarcitoria della Presidenza della Repubblica era stata accolta solo in parte, mentre la Corte d'appello di Roma, in riforma parziale, aveva condannato anche il capo del Servizio Tenute e giardini e il direttore della tenuta, ritenendo che essi avessero violato i doveri di vigilanza e controllo inerenti alle loro funzioni e che tali omissioni avessero contribuito causalmente ai danni economici e di immagine subiti dall'ente. In cassazione il primo ricorrente ha denunciato falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., sostenendo che mancasse il nesso causale tra le sue asserite omissioni e il danno e che la contabilità venisse trasmessa direttamente alla ragioneria centrale senza suo coinvolgimento; ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per violazione delle norme sulle impugnazioni, assumendo che l'appello avverso la decisione di primo grado fosse inammissibile perché avrebbe introdotto fatti nuovi. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e dei regolamenti interni della Presidenza, contestando la sussistenza di una base normativa idonea a fondare la sua responsabilità e il nesso causale tra la sua posizione direttiva e i danni lamentati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure dei ricorrenti non investissero realmente la corretta applicazione delle norme di diritto, ma mirassero piuttosto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, in particolare sulla ricostruzione del nesso causale e sulla rilevanza delle omissioni contestate. Quanto al primo motivo del primo ricorrente, la Corte ha osservato che la sentenza d'appello aveva fondato il proprio convincimento su specifici indici presuntivi e documentali, tali da rendere logicamente sostenibile la responsabilità del soggetto posto al vertice del servizio, anche a prescindere da una diretta gestione della contabilità. Quanto al secondo motivo, ha rilevato il difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso, per mancata completa indicazione e localizzazione degli atti processuali e dei documenti dai quali desumere l'asserita novità dei fatti introdotti in appello. Per il secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto che la responsabilità fosse stata correttamente ancorata ai doveri di vigilanza e controllo connessi alla nomina a direttore della tenuta e che la censura si risolvesse anch'essa in una contestazione del merito e della motivazione, inammissibile in sede di legittimità. Sono state poste a carico di ciascun ricorrente le spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma la Corte rileva che le censure non attaccano una falsa applicazione della norma, bensì la ricostruzione in fatto del nesso causale e delle omissioni contestate
è invocato in tema di responsabilità solidale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili le doglianze, trattandole come contestazioni di merito
è richiamato dal primo ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di allegazione degli atti rilevanti
richiamato unitamente agli artt. 342, 345 e 346 c.p.c. a sostegno della dedotta inammissibilità dell'appello
richiamato per la dedotta introduzione in appello di fatti nuovi
richiamato per la dedotta preclusione alla trattazione di questioni non riproposte
è il parametro formale dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte evidenzia che le censure, in realtà, mirano a una diversa lettura dei fatti
è invocato per la nullità della sentenza, ma il motivo viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere la completa indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
è richiamato quale norma che impone l'allegazione dei documenti rilevanti a pena di improcedibilità, salvo le modalità di produzione consentite dalla giurisprudenza
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione fondato su violazione di legge o su errores in procedendo deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare compiutamente gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto essenziale e la loro precisa collocazione nei fascicoli di merito.
- La deduzione dell'inammissibilità dell'appello per introduzione di fatti nuovi richiede la puntuale trascrizione o comunque l'esatta individuazione degli atti processuali pertinenti; in mancanza, la censura non consente alla Corte di verificare la fondatezza del vizio denunciato.
- La responsabilità aquiliana di soggetti apicali può essere affermata anche quando la loro omissione consista nel mancato esercizio dei doveri di vigilanza e controllo inerenti alla posizione gerarchica, se il giudice di merito accerta, con adeguato supporto documentale, che tali omissioni hanno contribuito causalmente al danno.
- Quando la sentenza di merito fonda il nesso causale su plurimi indici documentali e presuntivi, la contestazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
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