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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33368/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda un atto di ingiunzione emesso per il pagamento di TARI/TARES relativa all'anno 2013, concernente alcuni immobili siti in Lanciano. Il giudice tributario di appello aveva accolto l'impugnazione della contribuente, ritenendo infondata la pretesa perché il credito era riferito a una società che aveva ceduto gli immobili ed era stata dichiarata fallita, e perché la cessionaria non poteva rispondere del tributo per l'anno 2013, potendo semmai rispondere per l'anno della cessione e per i due precedenti; inoltre, la CTR aveva rilevato anche la diversità degli immobili oggetto della cessione rispetto a quelli indicati nell'atto impugnato. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. 472/1997, sostenendo che, a seguito della cessione d'azienda del 2011, la cessionaria dovesse rispondere anche della TARES 2013; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per vizio motivazionale, lamentando violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione impugnata era fondata su due rationes decidendi autonome: oltre alla questione temporale della cessione d'azienda, anche sulla diversità tra gli immobili oggetto della cessione e quelli indicati nell'ingiunzione; il ricorso non censurava specificamente entrambe le rationes, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, consentiva di comprendere le ragioni della decisione e non era meramente apparente né contraddittoria ai fini del minimo costituzionale. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della controparte; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura di tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione, seppur sintetica, era intellegibile e non apparente.

  • art. 2560 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del cessionario nella cessione d'azienda; la censura non è stata esaminata nel merito perché inammissibile per omessa impugnazione di una ratio autonoma.

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità del cessionario per debiti tributari; la censura è stata dichiarata inammissibile per la medesima ragione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la sua violazione perché la sentenza di merito conteneva le ragioni essenziali della decisione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che il requisito motivazionale fosse rispettato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse solo apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte ha affermato che, nel caso concreto, tale soglia era stata superata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2598/2005

    Cass. Sez. U, n. 25984 del 22/12/2010

    richiamata come precedente in tema di motivazione contraddittoria: il vizio sussiste solo se la motivazione non consente di comprendere la ratio decidendi.

  • Cass. Sez. 1, n. 3270/2015

    richiamata per il principio secondo cui la motivazione è contraddittoria solo se non permette di comprendere la volontà del giudice.

  • Cass. Sez. 6-5, n. 9105/2017

    richiamata per il criterio della motivazione apparente e del controllo sul minimo costituzionale.

  • Cass. Sez. L, n. 3819/2020

    richiamata sul concetto di motivazione apparente, che ricorre solo se manca un'effettiva disamina logico-giuridica.

  • Cass. Sez. 1, n. 13248/2020

    richiamata sul medesimo tema della motivazione apparente.

  • Cass. Sez. 1, ord. n. 7090/2022

    richiamata per affermare che, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • Cass. Sez. U, n. 16602/2005

    richiamata a sostegno del principio per cui, se la decisione si fonda su più rationes autonome, tutte devono essere specificamente censurate.

  • Cass. Sez. 1, n. 2811/2006

    richiamata sul medesimo principio delle rationes decidendi autonome.

  • Cass. Sez. U, n. 10374/2007

    richiamata sul medesimo principio dell'onere di censurare tutte le ragioni autonome della decisione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes o se una sola di esse rimane incontestata.
  • L'omessa impugnazione di una sola ragione autonoma della decisione comporta difetto di interesse all'esame delle altre censure, con conseguente inammissibilità del motivo e del ricorso nella parte corrispondente.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non sussiste quando la sentenza di merito, pur sinteticamente, esponga gli elementi essenziali posti a base della decisione e renda intellegibile la ratio decidendi.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: sono rilevanti solo mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione è apparente soltanto se, pur esistente sul piano grafico, non consente un effettivo controllo sul ragionamento decisorio e non mostra il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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