Cassazione Civile, Ordinanza n. 19937/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare interno promosso nei confronti di un dipendente assegnato a un'agenzia territoriale dell'ente previdenziale, al quale era stata inflitta la sospensione dal servizio per un mese con privazione della retribuzione ai sensi del regolamento disciplinare dell'ente. Il lavoratore aveva impugnato la sanzione e il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva annullato la sanzione ritenendo insussistente il presupposto della gravità del danno conseguente alle condotte contestate. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2106 c.c. e del regolamento disciplinare, sostenendo che la gravità dell'illecito disciplinare non dipende dal mero valore del danno patrimoniale arrecato, ma dalla gravità oggettiva del fatto e dal suo valore sintomatico rispetto alla futura affidabilità del dipendente; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza e dell'intero procedimento per violazione del contraddittorio, poiché la cancelleria aveva comunicato la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, ma la Corte d'appello aveva poi deciso all'esito di udienza pubblica a trattazione orale senza darne comunicazione alla difesa dell'ente, che era quindi rimasta assente; con il terzo ha lamentato l'omesso esame della determina conclusiva del procedimento disciplinare, nella quale si faceva riferimento alla mancata diligenza o imperizia del dipendente a prescindere dalla sussistenza del danno economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che la mancata comunicazione del mutamento del rito da trattazione scritta a trattazione orale integra violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo, nonché della sentenza impugnata. Ha quindi accolto il ricorso limitatamente a tale motivo, cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata altresì disattesa l'eccezione di tardività del ricorso, poiché il termine per impugnare decorreva dal deposito della sentenza e non dall'udienza nella quale era stato letto il dispositivo, non essendo stata comunicata alla difesa dell'ente la trattazione orale.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità disciplinare del lavoratore e del potere sanzionatorio del datore di lavoro/ente; il ricorrente sostiene che la gravità dell'illecito va valutata in concreto e non solo in base all'entità del danno patrimoniale
art. 2, comma 7, lett. h), Regolamento di disciplina INPS
la Corte territoriale aveva ritenuto necessario un grave danno quale presupposto della sanzione; la Cassazione non affronta nel merito questa questione perché assorbita dal vizio processuale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 6 CEDU a sostegno delle censure
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale del giusto processo e del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio
art. 111, comma 2, Cost.
fondamento costituzionale del principio del contraddittorio la cui violazione comporta nullità degli atti successivi
art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020
norma invocata in relazione alla comunicazione della trattazione scritta dell'udienza nel contesto emergenziale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- La mancata comunicazione alle parti del provvedimento con cui l'udienza viene fissata o trasformata da trattazione scritta a trattazione orale comporta la nullità degli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio.
- Il principio del contraddittorio, sancito dall'art. 111 Cost., è presidio di interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e la sua violazione non richiede la prova di un pregiudizio concreto specifico della parte rimasta non avvisata.
- Quando il ricorso per cassazione deduce sia un vizio processuale assorbente sia censure di merito, l'accoglimento del primo comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
- In presenza di mancata comunicazione dell'udienza effettivamente celebrata, il termine per proporre impugnazione decorre dal deposito della sentenza e non dall'udienza in cui sia stato letto il dispositivo, se la parte non sia stata posta in condizione di partecipare alla trattazione.
- La valutazione della gravità dell'illecito disciplinare non può essere ancorata in modo esclusivo al solo ammontare del danno patrimoniale, ma deve considerare la portata oggettiva della condotta e il suo significato rispetto al vincolo fiduciario, questione che tuttavia nella specie resta non scrutinata nel merito per l'accoglimento del motivo processuale.
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