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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35864/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Benevento per i reati di detenzione e cessione di cocaina (art. 81 c.2 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non aver qualificato il fatto come "fatto lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonostante il modico quantitativo e la scarsa qualità della sostanza, l'assenza di strumenti tipici dello spaccio, la mancata divisione in dosi, la disponibilità di somme esigue e l'assenza di precedenti specifici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. La Corte ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione richiede un vantaggio concreto e attuale derivante dall'accoglimento del gravame: la riclassificazione del fatto come "fatto lieve" non avrebbe prodotto un beneficio pratico idoneo a rimuovere una situazione di svantaggio, posto che il GIP aveva già applicato gli arresti domiciliari (e non la custodia in carcere) e quindi la diversa qualificazione non avrebbe impedito l'applicazione di misure coercitive. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 09/10/1990, n. 309

    La Corte richiama la distinzione tra le ipotesi ordinarie di detenzione/cessione di stupefacenti e la specifica fattispecie autonoma del "fatto lieve" (comma 5). La qualificazione come "fatto lieve" incide sul trattamento sanzionatorio (limite edittale) e, quindi, sull'ammissibilità della custodia cautelare in carcere; tuttavia non impedisce l'applicazione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    per proporre impugnazione è necessario avervi interesse

    La norma richiede che chi propone impugnazione abbia un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione più favorevole; l'interesse non è basato solo su correttezza teorica ma sulla rimozione di un danno/processuale effettivo.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione quando è proposta da chi non ha interesse; usata per motivare il rigetto dell'impugnazione per carenza di interesse.

  • art. 280, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che il limite edittale del "fatto lieve" non consente la custodia cautelare in carcere ma non esclude l'applicazione di altre misure coercitive (es. arresti domiciliari).

  • art. 309, cod. proc. pen.

    Riferimento alla funzione del Tribunale quale giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cpp, cioè alla conferma dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Richiamata in relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza (forme e modalità previste per le udienze in camera di consiglio e le disposizioni emergenziali prorogate).

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Citato nella descrizione del titolo di reato (circostanza relativa alla pena per i reati contestati).

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in punto di valutazione della colpa del ricorrente ai fini della quantificazione della somma da versare alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare nel processo penale richiede un vantaggio concreto e attuale: l'appello o ricorso deve essere idoneo a procurare una modificazione praticamentefavorevole della situazione processuale (non basta ottenere una rettificazione puramente teorica).
  • La riclassificazione del fatto come "fatto lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) è rilevante quando essa impedisce l'adozione della custodia cautelare in carcere; se invece la misura applicata è già meno afflittiva (es. arresti domiciliari), il favore della diversa qualificazione potrebbe non tradursi in un beneficio pratico idoneo a giustificare l'interesse all'impugnazione.
  • Nel giudizio cautelare il difensore deve dimostrare non solo l'erronea applicazione normativa, ma anche che l'accoglimento dell'impugnazione produrrebbe un effetto concreto (per es. revoca della misura o conversione in misura più favorevole).
  • Chi propone un ricorso che risulti inammissibile per carenza di interesse può essere condannato alle spese e a pagamento di somme alla cassa delle ammende; è quindi prudente valutare la concretezza del risultato ottenibile prima di impugnare.
  • La qualità e la quantità della sostanza, la presenza di strumenti tipici dello spaccio, la divisione in dosi, la disponibilità di denaro e i precedenti specifici sono elementi valutabili dal giudice per determinare l'adeguatezza della qualificazione giuridica, ma la loro rilevanza ai fini cautelari dipende dall'effetto pratico sulla misura applicabile.

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