Cassazione Penale, Sentenza n. 35864/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Benevento per i reati di detenzione e cessione di cocaina (art. 81 c.2 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non aver qualificato il fatto come "fatto lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonostante il modico quantitativo e la scarsa qualità della sostanza, l'assenza di strumenti tipici dello spaccio, la mancata divisione in dosi, la disponibilità di somme esigue e l'assenza di precedenti specifici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. La Corte ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione richiede un vantaggio concreto e attuale derivante dall'accoglimento del gravame: la riclassificazione del fatto come "fatto lieve" non avrebbe prodotto un beneficio pratico idoneo a rimuovere una situazione di svantaggio, posto che il GIP aveva già applicato gli arresti domiciliari (e non la custodia in carcere) e quindi la diversa qualificazione non avrebbe impedito l'applicazione di misure coercitive. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 09/10/1990, n. 309
La Corte richiama la distinzione tra le ipotesi ordinarie di detenzione/cessione di stupefacenti e la specifica fattispecie autonoma del "fatto lieve" (comma 5). La qualificazione come "fatto lieve" incide sul trattamento sanzionatorio (limite edittale) e, quindi, sull'ammissibilità della custodia cautelare in carcere; tuttavia non impedisce l'applicazione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
per proporre impugnazione è necessario avervi interesse
La norma richiede che chi propone impugnazione abbia un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione più favorevole; l'interesse non è basato solo su correttezza teorica ma sulla rimozione di un danno/processuale effettivo.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione quando è proposta da chi non ha interesse; usata per motivare il rigetto dell'impugnazione per carenza di interesse.
Richiamato per spiegare che il limite edittale del "fatto lieve" non consente la custodia cautelare in carcere ma non esclude l'applicazione di altre misure coercitive (es. arresti domiciliari).
Riferimento alla funzione del Tribunale quale giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cpp, cioè alla conferma dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Richiamata in relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza (forme e modalità previste per le udienze in camera di consiglio e le disposizioni emergenziali prorogate).
Citato nella descrizione del titolo di reato (circostanza relativa alla pena per i reati contestati).
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in punto di valutazione della colpa del ricorrente ai fini della quantificazione della somma da versare alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare nel processo penale richiede un vantaggio concreto e attuale: l'appello o ricorso deve essere idoneo a procurare una modificazione praticamentefavorevole della situazione processuale (non basta ottenere una rettificazione puramente teorica).
- La riclassificazione del fatto come "fatto lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) è rilevante quando essa impedisce l'adozione della custodia cautelare in carcere; se invece la misura applicata è già meno afflittiva (es. arresti domiciliari), il favore della diversa qualificazione potrebbe non tradursi in un beneficio pratico idoneo a giustificare l'interesse all'impugnazione.
- Nel giudizio cautelare il difensore deve dimostrare non solo l'erronea applicazione normativa, ma anche che l'accoglimento dell'impugnazione produrrebbe un effetto concreto (per es. revoca della misura o conversione in misura più favorevole).
- Chi propone un ricorso che risulti inammissibile per carenza di interesse può essere condannato alle spese e a pagamento di somme alla cassa delle ammende; è quindi prudente valutare la concretezza del risultato ottenibile prima di impugnare.
- La qualità e la quantità della sostanza, la presenza di strumenti tipici dello spaccio, la divisione in dosi, la disponibilità di denaro e i precedenti specifici sono elementi valutabili dal giudice per determinare l'adeguatezza della qualificazione giuridica, ma la loro rilevanza ai fini cautelari dipende dall'effetto pratico sulla misura applicabile.
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