Cassazione Penale, Sentenza n. 35855/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva ritenuto Facchinetti responsabile, con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. per vari episodi di furto e aveva dichiarato la non procedibilità per mancanza di querela per altri capi. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione perché la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante della esposizione alla pubblica fede basandosi sulla sola collocazione all'esterno dei beni trafugati senza valutare la necessità o la consuetudine; violazione di legge e mancata verifica della ritualità della querela rispetto al capo sub 8); omessa motivazione circa l'equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti (artt. 62, n. 4 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto insussistente la motivazione della Corte d'appello riguardo all'aggravante ex art. 625 n.7 per alcuni capi, perché la sentenza non aveva valutato la sussistenza di "necessità" o "consuetudine" nell'esposizione alla pubblica fede, limitandosi alla mera collocazione esterna delle cose. Ha inoltre constatato che l'atto ritenuto querela relativo al capo sub 8) non esprimeva la volontà di punizione della persona offesa (si trattava di una mera narrazione presentata da persona delegata) e quindi mancava la condizione di procedibilità. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato indicato nel capo 8) (azione penale non procedibile per difetto di querela ed eliminazione della relativa pena). Per gli ulteriori episodi di furto contestati nei capi sub 5), 6), 7), 12) e 14) la sentenza è annullata con rinvio limitatamente alla verifica della configurabilità dell'aggravante ex art. 625 n.7 e alla conseguente rideterminazione della pena. Il resto del provvedimento è stato rimesso al nuovo giudizio di merito ove valutare i dubbi evidenziati.
Norme richiamate
art. 625, n. 7, cod. pen.
L'aggravante si applica quando le cose oggetto di furto sono "esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"; la Corte richiede accertamento concreto dei requisiti di necessità o consuetudine e non può basarsi sulla sola collocazione esterna degli oggetti.
artt. 1362 e ss. cod. civ.
Richiamati in relazione all'interpretazione della querela come negozio giuridico: occorre ricostruire la volontà dell'autore dell'atto per verificare se esprima l'istanza di punizione.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata dal ricorso; la Cassazione segnala che l'equilibrio/ equivalenza tra aggravanti e attenuanti richiede motivazione specifica se dedotta.
art. 62-bis, cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti equivalenti; la valutazione dell'equivalenza rispetto alle aggravanti deve essere esplicitamente motivata dal giudice.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L.18/12/2020 n.176)
Richiamato in riferimento alle modalità con cui si è svolta l'udienza (camere di consiglio in modalità derogata) e alla legittimità del trattamento del procedimento con tali forme
Massime di principio
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) non può essere riconosciuta sulla base della sola collocazione esterna della cosa: il giudice deve accertare concreti elementi che dimostrino la "necessità" o la "consuetudine" di lasciare le cose fuori dalla vigilanza, e motivare specificamente tale valutazione.
- La querela, essendo condizione di procedibilità per taluni reati, deve esprimere la volontà di punizione della persona offesa: una mera narrazione dei fatti, presentata anche da persona delegata, può essere insufficiente a configurare una valida querela.
- In sede di appello (e comunque nel giudizio di merito) la parte che contesta aggravanti o la validità della querela deve dedurre e documentare specificamente tali censure; il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare espressamente tali questioni, altrimenti la Cassazione può annullare la decisione e, se necessario, disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Se la Cassazione accerta l'assenza della condizione di procedibilità (es. querela inesistente o invalida) il reato relativo è estinto/ non può più essere perseguito e la pena deve essere eliminata senza rinvio.
- Quando sono dedotte questioni di rito o di interpretazione della querela, la Corte di legittimità può esaminare il carteggio processuale e valutare la validità dell'atto di denuncia/querela anche se la questione è stata trattata in grado di merito.
- Se vi è carenza di motivazione circa l'applicabilità di aggravanti o l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti, il rimedio è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di integrare la motivazione e, se del caso, rideterminare la pena.
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