Cassazione Penale, Sentenza n. 35842/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava un errore materiale/di fatto della Corte di cassazione che aveva ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla presunta violazione dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. e alla carenza di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di patteggiamento. La censura era che la Corte di appello, pur avendo rigettato il patteggiamento per presunta incongruità della pena concordata, aveva poi determinato una pena (anni 4, mesi 7 e €20.000) che, confrontata correttamente con la proposta ex art. 444 c.p.p. al lordo della diminuzione di un terzo, risultava invece inferiore alla misura proposta (anni 4, mesi 9 e €21.000 prima della diminuzione; anni 3, mesi 2 e €14.000 dopo la diminuzione). La Cassazione aveva comparato erroneamente i valori dopo la diminuzione, ritenendo la pena d'appello più alta, mentre in concreto la rideterminazione era più favorevole all'imputata.
La decisione
Il collegio ha ritenuto fondato il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., riscontrando l'errore di fatto della Sesta sezione. Ha corretto la sentenza n. 5078/24, annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari del 24/01/2023 limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto l'applicazione della pena originariamente concordata tra le parti (ossia la sanzione prevista nell'istanza di patteggiamento, tenuto conto delle valutazioni di congruità), procedendo alla correzione del vizio senza necessità di nuova udienza di rinnovazione.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione e dispone che, se il ricorso è accolto, la Corte adotti i provvedimenti necessari per correggere l'errore; la Corte qui ha impiegato tale strumento per correggere un errore materiale senza revocare integralmente la precedente pronuncia quando non necessario.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola l'istituto del patteggiamento; la valutazione sulla congruità della pena concordata va effettuata sul confronto delle misure edittali prima dell'applicazione della diminuzione di un terzo per il rito, e il giudice deve motivare adeguatamente il rigetto.
art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura relativa alla motivazione del rigetto del patteggiamento; la Corte ha ritenuto che il mancato corretto confronto delle misure costituiva violazione di tale disposizione e vizio di motivazione.
art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento al principio del giudicato parziale: parte della decisione può mantenere autorità di cosa giudicata; la Corte ha applicato questo principio per limitare la correzione al solo profilo sanzionatorio.
art. 73, comma 1 DPR n. 309/1990
Norma delittuosa materialmente richiamata nel capo di imputazione originario (spaccio/traffico di sostanze stupefacenti); citata per contesto fattuale del processo.
art. 322, secondo comma, cod. pen.
Norma delittuosa materialmente richiamata nel capo di imputazione originario (corruzione/altro reato rilevante); citata per contesto fattuale del processo.
Massime di principio
- Nel valutare la congruità di una proposta di patteggiamento la comparazione deve avvenire tra le misure edittali indicate al lordo della diminuzione per il rito (ossia prima dell'applicazione del terzo), non tra importi già ridotti.
- Il rigetto del patteggiamento per presunta incongruità è illegittimo se, nella concreta determinazione della pena, il giudice poi impone una misura che risulta in realtà più favorevole rispetto alla proposta esaminata al lordo della diminuzione; in tal caso sussiste violazione di legge e difetto di motivazione.
- L'art. 625-bis c.p.p. permette di correggere errori di fatto della Corte di cassazione e la Corte può, se opportuno, sostituire direttamente la precedente decisione limitatamente alla parte viziata senza revoca generale, applicando il principio del giudicato parziale.
- Quando il giudice di appello ridetermina il trattamento sanzionatorio dopo il rigetto del patteggiamento deve motivare specificamente le ragioni per cui non può applicare la pena concordata, esplicitando il confronto corretto con la proposta al lordo delle riduzioni di legge.
- La correzione di un evidente errore materiale da parte della suprema Corte può portare all'annullamento senza rinvio della decisione di merito limitatamente al profilo interessato (qui: sanzione) e all'applicazione della pena concordata se ciò risolve il vizio riscontrato.
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