Cassazione Penale, Sentenza n. 35854/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli dell'11/03/2015 che l'aveva condannata per il reato di calunnia a 1 anno e 4 mesi di reclusione, chiedendo in appello l'assoluzione per insufficienza della prova e, in subordine, la riduzione della pena. In Cassazione ha dedotto violazioni processuali e di diritto: (1) violazione dell'art. 591 c.p.p., sostenendo che l'atto di appello conteneva pur sempre una richiesta di riforma (assoluzione) e dunque non poteva essere dichiarato generico; (2) violazione dell'art. 129 c.p.p., perché la declaratoria di inammissibilità era intervenuta pur in presenza di una causa estintiva del reato per prescrizione, che secondo la ricorrente doveva essere rilevata; (3) inosservanza del principio tempus regit actum (art. 11 Preleggi) in relazione all'applicabilità della riforma delle impugnazioni introdotta dalla legge 27/09/2021, n. 134 alla sentenza di primo grado del 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla genericità dell'appello: l'appello pervenuto era vago e non conteneva specifici e articolati rilievi critici rispetto alle motivazioni di merito della sentenza di primo grado né una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria di inammissibilità impedisce al giudice dell'impugnazione di esaminare il merito e di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato (quali la prescrizione) non eccepite né rilevate in grado d'appello. Ha respinto il motivo sul tempus regit actum, richiamando la giurisprudenza consolidata che richiede specificità dei motivi di impugnazione; ha confermato che la riforma Cartabia non ha mutato il principio della specificità già affermato in precedenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Disciplina le cause di inammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse generico perché non enunciava e non argomentava criticità specifiche rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di pronunciare cause di non punibilità; la Corte ha chiarito che tale norma non prevale sulla disciplina dell'inammissibilità: se l'impugnazione è inammissibile il giudice dell'impugnazione non può procedere a pronunciare sulla causa di estinzione (es. prescrizione) non eccepita in appello.
art. 11 Preleggi (principio tempus regit actum)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina precedente alla riforma; la Corte ha ritenuto che il principio non valga a superare i requisiti di specificità dell'impugnazione imposti dalla giurisprudenza e dalla riforma.
legge 27/09/2021, n. 134 (c.d. 'Riforma Cartabia')
La Corte ha osservato che la riforma ha codificato principi giurisprudenziali già consolidati (in particolare la necessità di specificità dei motivi di impugnazione), ma non ha eliminato il controllo preventivo di ammissibilità che preclude l'esame del merito in presenza di motivi generici.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come riferimento alle ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione; usato per sottolineare che vizi genetici dell'atto d'impugnazione impediscono l'esame di merito.
Massime di principio
- Un appello o ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati: critiche vaghe o richieste generiche di 'assoluzione' sono insufficienti e comportano l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità di un'impugnazione impedisce al giudice dell'impugnazione di esaminare il merito e di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato non eccepite nei precedenti gradi (es. prescrizione). Pertanto, la difesa che intenda far valere tali cause deve sollevarle in tempo utile nell'impugnazione.
- La modifica normativa delle regole di impugnazione (es. Riforma Cartabia) non sospende l'obbligo di specificità dei motivi: il principio tempus regit actum non consente di eludere i requisiti formali richiesti all'atto di impugnazione.
- Sul tema della pena, l'impugnazione limitata a chiedere una mera riduzione quando la pena è già al minimo può essere considerata priva di interesse e quindi generica.
- Per evitare sanzioni (spese e somme verso la Cassa delle ammende), la difesa deve curare la specificità e l'adeguata motivazione degli atti di impugnazione e prospettare alternative fattuali o giuridiche concrete.
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