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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35841/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava principalmente alla nullità del giudizio di appello per mancata e irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio: il decreto era stato notificato al difensore di ufficio nominato dopo il decesso del difensore di fiducia, ma non risultava che all'imputato fosse stata comunicata la nomina del difensore di ufficio né che vi fosse stato contatto tra imputato e difensore d'ufficio. Perciò la difesa deduceva la violazione delle norme sulle notificazioni (in particolare art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. e agli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen.). In via subordinata il ricorrente contestava anche la valutazione della Corte territoriale sulla quantificazione della pena e sulla mancata applicazione della diminuzione per le attenuanti generiche in seguito al riconoscimento della circostanza attenuante speciale relativa all'art. 648 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: non risulta dagli atti che l'imputato fosse stato informato del decesso del difensore di fiducia né della nomina del difensore d'ufficio, né che siano stati effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen.; pertanto le notificazioni operate al difensore di ufficio non potevano sostituire le notificazioni previste dagli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per il nuovo giudizio dopo l'adempimento omesso. Perciò il giudizio di merito è cancellato e riaperto; la Corte non ha deciso nel merito la questione secondaria sulla determinazione della pena, avendo disposto l'annullamento e il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    ricettazione e attenuante speciale (comma citato nella sentenza: comma 2 o comma 4 per la fattispecie attenuata)

    La Corte territoriale aveva riconosciuto la fattispecie attenuata relativa all'art. 648, fatto che è stato rilevante nella discussione sulla determinazione della pena ma non è stato oggetto della decisione di cassazione che ha privilegiato profili processuali

  • art. 474 cod. pen.

    detenzione ai fini di vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti

    Reato tra quelli contestati e confermati in sede di merito dalla Corte d'Appello prima dell'annullamento

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    I reati sono stati ritenuti unificati dal vincolo di continuazione dalla Corte territoriale

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    norma richiamata nella contestazione della difesa relativa alle notificazioni al difensore domiciliatario

    La Suprema Corte ha ricordato che l'applicazione della prima parte dell'art. 161, comma 4 (notificazioni al difensore domiciliatario) è esclusa se non risulta che l'imputato fosse a conoscenza del decesso del difensore di fiducia; in tal caso devono applicarsi le norme degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    notificazioni quando il destinatario non è reperibile o non è noto il domicilio

    Deve essere utilizzata per la comunicazione quando non è possibile effettuare la notifica al difensore domiciliatario a causa di impedimenti non riconducibili al destinatario

  • art. 159 cod. proc. pen.

    notificazioni a persona diversa per conoscenza

    Anche questa norma deve essere presa in considerazione quando la notifica al difensore domiciliatario non è efficace

  • art. 28 disp. att. cod. proc. pen.

    comunicazione della nomina del difensore d'ufficio all'imputato

    Prevede l'obbligo di comunicare senza ritardo all'imputato il nominativo del difensore d'ufficio con l'avvertimento circa la facoltà di nominare un difensore di fiducia; la sua omissione integra irregolarità nella procedura di notificazione

  • artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen.

    norme richiamate dalla difesa in tema di nullità e notificazioni

    Richiamate a supporto della doglianza di nullità del giudizio per irregolarità nella notifica del decreto di citazione per la trattazione cartolare

  • art. 606 cod. proc. pen.

    lett. c) e lett. b) richiamate dal ricorrente

    Norma che stabilisce i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato la violazione di legge relativa alle notificazioni e, in via subordinata, violazioni di legge nella determinazione della pena

  • art. 63 cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche

    La difesa sosteneva che, dopo il riconoscimento della attenuante speciale, doveva essere applicata una diminuzione ulteriore ex art. 62-bis

  • art. 69 cod. pen.

    Riferito alla determinazione della pena base dalla Corte territoriale e alla conseguente applicazione delle circostanze

  • art. 62-bis cod. pen.

    diminuzione per le circostanze attenuanti

    La difesa sosteneva che spettava la diminuzione di legge a seguito della prevalenza dell'attenuante speciale, ma la Cassazione non ha deciso sul punto, avendo annullato e disposto il rinvio per motivi processuali

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    aggravante della recidiva

    La Corte territoriale aveva ritenuto la recidiva specifica e reiterata; la difesa contestava l'equivalenza data tra attenuanti e aggravanti in sede di quantificazione

Massime di principio

  • Se il difensore di fiducia muore e non risulta dagli atti che l'imputato sia stato informato della nomina del difensore d'ufficio, le notificazioni operate al nuovo difensore non sostituiscono quelle che la legge richiede di fare all'imputato: vanno applicate le regole degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. e l'adempimento previsto dall'art. 28 disp. att. deve essere eseguito.
  • La mancata comunicazione all'imputato della nomina del difensore d'ufficio configura un vizio di notifica che può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio se tale vizio è ritenuto determinante.
  • In presenza di una controversia sulla valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, se la Corte territoriale riconosce una attenuante speciale prevalente sulle aggravanti, il difensore può chiedere che ciò si traduca nella corretta applicazione delle diminuzioni previste dalla legge (anche art. 62-bis); tuttavia la Suprema Corte può decidere di non pronunciarsi sul merito di tale questione se annulla per motivi processuali e rinvia il giudizio.
  • Quando si impugna una sentenza per vizi di notificazione occorre documentare se l'imputato fosse a conoscenza di fatti che avrebbero reso efficaci le notifiche (es. contatti con il difensore d'ufficio); l'assenza di tale prova è favorevole al ricorrente e può portare all'annullamento.
  • In casi similari è prudente chiedere sia l'annullamento che, in subordine, la riforma della quantificazione della pena; ma se il vizio procedurale è decisivo, la questione sostanziale dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.

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