Cassazione Penale, Sentenza n. 35853/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (22/02/2024) contestando la qualificazione della condotta come tentata estorsione (art. 629 c.p.) con l'aggravante del metodo mafioso. Hanno dedotto: incertezza e vizi di motivazione sulla attendibilità della persona offesa (Giuseppe Triolo) e sull'uso di videoriprese; errata distinzione fra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (richiamando principi di Sez. Un. "Filardo"); mancata verifica dell'esistenza effettiva del credito vantato dallo Spratico; ingiustificata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso senza accertamento del quid pluris richiesto dalla giurisprudenza; vizi nel calcolo della pena (recidiva riconosciuta automaticamente, negazione delle attenuanti generiche) e violazione delle regole del giudice di rinvio (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) nel conformarsi ai principi fissati dalla Cassazione nella precedente sentenza rescindente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati rigettandoli. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si sia conformato ai principi di diritto fissati nella sentenza rescindente e abbia fornito motivazione congrua e logica sia sulla attendibilità della persona offesa sia sulla qualificazione giuridica della condotta come estorsione (per avere terzi agito con fini propri e con modalità esecutive eccedenti l'esercizio della pretesa creditoria). Ha confermato l'applicabilità dell'aggravante del metodo mafioso alla luce delle evocazioni riferite agli interessi di soggetti detenuti e delle allusioni a contesti mafiosi. Sul trattamento sanzionatorio ha ritenuto le valutazioni della Corte territoriale insindacabili in sede di legittimità salvo arbitrio, e ha escluso la censura sulla recidiva per carenza di deduzione in appello. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Cassazione conferma che la fattispecie di estorsione si realizza anche quando la richiesta di denaro è posta in essere da terzi non titolari del credito, ove l'azione abbia modalità esecutive che travalicano l'esercizio della pretesa creditoria e perseguano fini propri, assumendo carattere di ingiustizia.
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. L. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)
oggi art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante del metodo mafioso può essere integrata anche da soggetti estranei ad organizzazioni mafiose quando la richiesta di somme avvenga con tipica metodologia mafiosa, ad es. facendo allusione a esigenze di terzi non precisati, amici in comune o al mantenimento dei detenuti.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen. (obbligo del giudice di rinvio)
Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento della Cassazione; la sua autonoma valutazione dei fatti è limitata nei punti giuridici già decisi e deve rispettare il perimetro del devolutum.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (regole speciali sulla prova testimoniale, richiamata)
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole dell'art. 192, comma 3, ma possono valere a fondamento della condanna se sottoposte a verifica più penetrante e corredate da motivazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca.
art. 234 cod. proc. pen. (acquisizione documentale)
Le videoriprese costituiscono prova documentale acquisibile ai sensi dell'art. 234; nel caso specifico i giudici di merito non hanno valorizzato i fotogrammi e la loro eventuale inutilizzabilità non ha inciso sulla motivazione.
art. 609, comma 3, cod. proc. pen. (limiti del devolutum in cassazione)
La Cassazione non può sindacare questioni non dedotte dall'appello; censure non sollevate in appello sul punto della recidiva sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
art. 133, 99, 62-bis, 132 cod. pen. (disciplina delle circostanze e del trattamento sanzionatorio)
La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o arbitrarie; nel caso la Corte ha ritenuto congrua la motivazione territoriale.
Massime di principio
- Quando terzi agiscono per recuperare un credito altrui, la regola distintiva fra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si basa sulle modalità oggettive del comportamento: se i terzi perseguono fini propri o usano modalità esecutive che eccedono l'esercizio della pretesa creditoria, può configurarsi estorsione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare una condanna se il giudice effettua una valutazione rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca e lo motiva espressamente; la semplice autoreferenzialità va confutata con argomentazioni specifiche.
- Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione nella sentenza di annullamento: non è consentito riaprire o riformulare la stessa questione giuridica già decisa, salvo che il devolutum lo consenta.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere applicata anche a soggetti non affiliati se viene utilizzata una metodologia tipica mafiosa (allusioni a detenuti, riferimenti a contiguità con consorterie, minacce che evocano interventi di organizzazioni), specie in territori con storica presenza mafiosa.
- Le questioni relative alla determinazione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti sono soggette a ampia discrezionalità del giudice di merito e risultano sindacabili in Cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o arbitraria.
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento per mere ricostruzioni alternative dei fatti: il sindacato è limitato a vizi di diritto o a vizi motivazionali specificamente denunciati e non a una nuova valutazione di merito.
- Per far valere in Cassazione profili di nullità, omessa o insufficiente motivazione o violazioni procedurali occorre averli dedotti e sviluppati nel grado precedente (appello), altrimenti rimangono inammissibili per effetto del principio devolutivo.
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