Cassazione Penale, Sentenza n. 35840/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) con due motivi principali: 1) illegittimità della misura della multa per applicazione di limiti edittali successivi al fatto (il reato è del 28/01/2016, quando il comma 2 dell'art. 648 prevedeva multa "sino ad euro 516") e quindi erronea applicazione della nuova disciplina introdotta dal d.lvo 8/11/2021 n.195; 2) vizio di motivazione e insufficienza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione (assenza di prova di collegamenti con il furto e del dolo specifico), con richiesta, in subordine, di derubricazione a reato di cui all'art. 712 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la multa inflitta (euro 400 già ridotta) è stata calcolata senza rispettare i limiti edittali vigenti al momento del fatto (2016) e pertanto la sentenza è annullata limitatamente alla misura della multa; rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul solo punto della sanzione pecuniaria. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo la giurisprudenza consolidata, che ammette la prova del dolo della ricettazione anche sulla base della mancata o non attendibile indicazione della provenienza degli oggetti. Per effetto dell'annullamento limitato alla pena pecuniaria è dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato (ex art. 624, comma 2 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (comma 2 all'epoca dei fatti, oggi comma 4)
La Corte applica la regola della legge penale nel tempo (lex mitior): per il fatto del 2016 va considerato il limite edittale vigente allora (multasino ad euro 516) e non i limiti introdotti successivamente
d.lvo 8 novembre 2021, n. 195
Ha modificato i limiti edittali dell'art. 648 c.p.; non poteva essere applicato retroattivamente ai fatti del 2016
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norme sul ricorso per cassazione e sui motivi di impugnazione: citate a fondamento delle censure mosse dal ricorrente
art. 712 cod. pen.
Norma cui il difensore chiedeva la derubricazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di ricettazione operata dai giudici di merito
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità quando l'annullamento riguarda solo la sanzione; applicata per dichiarare irrevocabile la condanna di merito
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella; Sez. U n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero)
Principio secondo cui l'elemento soggettivo della ricettazione può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; l'onere di fornire una spiegazione attendibile grava sull'imputato in termini di allegazione
Massime di principio
- In materia penale si applica la norma più favorevole al reo vigente al momento del fatto: non sono applicabili retroattivamente limiti edittali introdotti successivamente
- Nel calcolo delle sanzioni pecuniarie vanno considerati i limiti edittali temporali e gli effetti di eventuali riduzioni procedurali (es. rito abbreviato); un calcolo errato che porta a una pena illegale comporta annullamento della determinazione della sanzione
- La ricettazione può essere provata anche per deduzione logica: il mancato o non credibile chiarimento da parte dell'imputato circa l'origine dei beni può essere valutato come elemento indiziario del dolo
- Il possesso dei beni non è di per sé sufficiente a scagionare l'imputato, ma il difensore deve fornire elementi esplicativi attendibili sull'origine per contrastare l'inferenza di mala fede
- Se l'annullamento riguarda solo la sanzione pecuniaria, l'affermazione di responsabilità resta irrevocabile e il giudizio di merito non viene riaperto sul piano dell'accertamento della responsabilità
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