Cassazione Civile, Ordinanza n. 33934/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. con cui era stato ordinato lo sgombero di un cantiere dai materiali della società ricorrente, con applicazione di una somma di denaro giornaliera ex art. 614-bis c.p.c. in caso di ritardo nell'esecuzione. La ricorrente ha proposto opposizione preventiva all'esecuzione avverso il precetto fondato su tale ordinanza, sostenendo che il successivo provvedimento del giudice dell'attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. avrebbe caducato o reso inefficace il titolo esecutivo originario, ovvero che quest'ultimo fosse divenuto definitivo e comunque insuscettibile di fondare l'esecuzione. In cassazione ha articolato nove motivi, prospettando soprattutto: violazione delle norme sull'esecuzione forzata e sul titolo esecutivo; violazione dell'art. 2909 c.c.; violazione dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.; omessa pronuncia e mancata ammissione di prove; nullità della sentenza per difetto di motivazione; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi, in particolare dell'ordinanza di attuazione del 22/12/2016 e dell'asserita ottemperanza all'ordine cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando che il provvedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. non elimina il titolo cautelare da attuare, ma si limita a disciplinarne l'attuazione sulla base delle condizioni di fatto riscontrate; pertanto l'ordinanza originaria ex art. 700 c.p.c. è rimasta idonea a fondare l'esecuzione, compresa la condanna ex art. 614-bis c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato la carenza di specificità di diversi motivi, l'inammissibilità delle censure che miravano in sostanza a riesaminare il merito o la prova, e l'assenza di un omesso esame di fatti decisivi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che il titolo esecutivo fosse venuto meno per effetto dell'ordinanza resa in sede di attuazione cautelare.
L'ordinanza cautelare emessa ai sensi di tale norma è stata considerata titolo esecutivo originario rimasto efficace.
La misura coercitiva pecuniaria è stata ritenuta ancora operante, perché non rimossa dal provvedimento successivo in sede di attuazione.
Il provvedimento reso in sede di attuazione cautelare non caduca il titolo da attuare e non ha efficacia di giudicato; regola solo l'attuazione sulla base delle circostanze di fatto.
Non è configurabile efficacia di giudicato del provvedimento di attuazione cautelare, incompatibile con la natura cautelare dello stesso.
art. 615, secondo comma, c.p.c.
La censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la decisione di merito sull'opposizione all'esecuzione.
La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa, poiché la Corte d'appello ha deciso nel merito l'opposizione con motivazione sufficiente.
Non sussisteva nullità della sentenza per difetto di motivazione, essendo la motivazione ampia e coerente.
Richiamato con l'art. 132 c.p.c. ai fini della censura di motivazione, poi respinta.
La violazione dell'onere della prova è censurabile solo se il giudice lo abbia erroneamente ripartito; non quando si contesti la valutazione delle prove.
Le doglianze sul mancato apprezzamento delle prove sono state ricondotte impropriamente al vizio di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non copre censure che riguardino soltanto la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità per motivazione sono state escluse in presenza di una motivazione non apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non un provvedimento giurisdizionale o la rivalutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza ha comportato la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Un provvedimento reso in sede di attuazione di una misura cautelare ex art. 669-duodecies c.p.c. non caduca il titolo cautelare originario, ma si limita a disciplinarne l'attuazione in base alle circostanze di fatto riscontrate.
- Le misure coercitive pecuniarie ex art. 614-bis c.p.c. restano efficaci se il provvedimento successivo non elimina espressamente il comando inadempiuto; il giudice dell'esecuzione può quindi fondare il precetto sul titolo cautelare originario.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova, non quando si contesti la sua valutazione delle risultanze probatorie.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non può essere costruito sull'omesso esame di un provvedimento giurisdizionale o sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- La censura di omessa pronuncia o di nullità per difetto di motivazione è inammissibile quando la sentenza di merito abbia effettivamente deciso la domanda con motivazione sufficiente e coerente.
- Per andare esente dalle conseguenze della coercizione pecuniaria fondata sul ritardo nell'adempimento, il destinatario dell'ordine deve provare la rituale e tempestiva ottemperanza al comando giudiziale.
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