Cassazione Penale, Sentenza n. 45314/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/04/2023 (Tribunale di Roma n.971/2022) che parzialmente aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero contro il parziale dissequestro disposto dal G.i.p. in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il sequestro riguarda il presunto profitto derivante dal reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (art. 452‑quaterdecies c.p.) con riferimento all'omesso emungimento del percolato nella discarica "Malagrotta" nel periodo 2009-2018. La ricorrente ha articolato tre motivi: (1) contestazione della configurabilità del reato perché il percolato non sarebbe rifiuto prima di essere separato dalla discarica; (2) censura della determinazione del "profitto" confiscabile, ritenuto illegittimo computarlo come risparmio di spesa per l'omesso emungimento (con richiamo a perizia tecnico-contabile che evidenziava risultati negativi di gestione e dubbiezze sulle quantità), e doglianza circa l'impossibilità giuridica di confisca per equivalente senza possibilità di confisca diretta; (3) vizio di motivazione nella quantificazione del profitto perché il Tribunale avrebbe parametrato il risparmio all'intero percolato prodotto (valore minimo indicato in perizia: 984.016 t) anziché al percolato effettivamente estraibile, e non avrebbe tenuto conto del risultato economico negativo della gestione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha ritenuto le censure, in larga parte, precluse per effetto del principio devolutivo e delle preclusioni proprie dell'appello cautelare e della legittimità; inoltre, non ha accolto la tesi secondo cui il percolato non potrebbe mai rientrare nel novero del "rifiuto" atteso il quadro probatorio e le valutazioni peritali. Sul secondo motivo ha affermato che il profitto del reato può consistere in un risparmio di spesa quando si tratti di costi "doverosi" evitati direttamente e immediatamente a causa dell'illecito; ha confermato la correttezza del metodo adottato dal Tribunale (uso della perizia tecnico-ambientale, scelta prudenziale di valori minimi per quantità e costi) e ha ritenuto valida la quantificazione in euro 48.828.832,00 come risparmio di spesa confiscabile. Sul terzo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata: la misura è stata parametrata alle quantità e ai costi che avrebbero dovuto essere rimossi progressivamente e annualmente, non ai soli volumi estraibili rilevati in un momento successivo; ha inoltre affermato che l'eventuale risultato negativo di esercizio della gestione non impedisce la confisca per equivalente. Ha, infine, confermato la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, essendo previsto dall'art. 452‑quaterdecies c.p. per i casi in cui la confisca diretta non sia possibile.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma base per l'ipotesi di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"; consente anche la confisca per equivalente quando non sia possibile la confisca diretta; la Corte interpreta la norma nel senso che il "profitto" può consistere anche in un risparmio di spesa coerente e direttamente collegato all'illecito
d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. m)
"qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa di rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa"
Definizione legislativa di percolato utilizzata in ricostruzione fattuale; la sentenza non esclude che il percolato, in funzione della condotta e del contesto, possa rientrare nelle fattispecie di rifiuto rilevanti
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a)
"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"
Definizione normativa di "rifiuto" richiamata nel contraddittorio sulla qualificazione del percolato; la Corte considera possibile l'inquadramento del percolato come rifiuto ove sussistano le condizioni fattuali e giuridiche
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua le ragioni di impugnazione in Cassazione (violazione di legge) richiamata a fondamento dei motivi di ricorso; la Corte valuta la censura alla luce della limitazione del sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari
Massime di principio
- Il "profitto" confiscabile per reati ambientali può consistere in un risparmio di spesa quando si tratti di costi "doverosi" evitati direttamente e immediatamente a causa dell'illecito; in tali casi è ammessa la confisca per equivalente se la confisca diretta non è possibile.
- La quantificazione del profitto può fondarsi su perizie tecniche e su stime prudenziali (minimi di quantità e di costo) purché le voci di costo evitate siano individuate e la quantificazione raggiunga un grado di probabilità logica elevata.
- La qualificazione giuridica di una sostanza (es.: percolato) come rifiuto dipende dalle condizioni fattuali e probatorie; contestazioni di tale natura possono essere precluse in sede di legittimità se non mosse nei termini e nelle sedi processuali appropriate.
- In sede cautelare e di appello cautelare opera il principio devolutivo: non sono ammissibili questioni nuove rispetto a quelle sottoposte al giudice a quo, né il giudice ad quem può estendere d'ufficio la cognizione a questioni non dedotte.
- L'esistenza di un diritto a rimborso tariffario per costi maggiori non esonera dall'obbligo di adempiere formalità e adempimenti (es.: redazione del bilancio idrologico) richiesti per ottenere la compensazione; la mancata anticipazione delle spese può integrare l'elemento del profitto illecito.
- Il risultato economico negativo della gestione dell'impresa non esclude, di per sé, la possibilità di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente: l'ablazione mira al valore del profitto ingiusto correlato all'illecito, non al bilancio complessivo dell'impresa.
- Le censure di motivazione in Cassazione sono ammesse solo se evidenziano vizi radicali (assenza o insufficienza della motivazione) che rendano incomprensibile l'itinerario logico‑giuridico del giudice; valutazioni tecnico‑operative ben motivate e fondate su perizie sono difficilmente rimovibili in sede di legittimità.
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