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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11356/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2008, costi qualificati come "costi da reato" perché riferiti a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo, nella specie una frode in commercio ex art. 515 c.p., per il quale era stata trasmessa notizia di reato al pubblico ministero. La contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo e secondo grado. La CTR aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, la sentenza penale di non doversi procedere pronunciata per estinzione del reato a seguito del decesso dell'imputato, legale rappresentante della società, equiparandola alle ipotesi espressamente previste dalla norma. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi connessi, violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 e degli artt. 654 c.p.p. e 129, 425, 529, 530, 531 e 69 c.p.p., sostenendo che la disciplina tributaria richiama in modo tassativo solo alcune specifiche pronunce penali e non anche la sentenza dibattimentale di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p.; inoltre, ha contestato che il richiamo all'art. 425 c.p.p. potesse estendersi a una pronuncia resa in dibattimento ex art. 531 c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado perché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto affermato. La Corte ha chiarito che, ai fini della deducibilità dei costi da reato ex art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, non è consentita una mera equiparazione tra la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato ex art. 425 c.p.p. e la sentenza dibattimentale di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p.; al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla norma, il giudice tributario conserva il potere di valutare autonomamente i fatti. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    "Nella determinazione dei redditi (...) non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo..."

    La norma individua in modo tassativo le pronunce penali che producono effetto diretto nel giudizio tributario sulla deducibilità dei costi da reato; al di fuori di tali ipotesi il giudice tributario deve valutare autonomamente i fatti.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non vi è automatica efficacia della sentenza penale nel processo tributario fuori dei casi previsti dalla legge.

  • art. 515 c.p.

    Indicato come delitto presupposto da cui derivavano i costi contestati.

  • art. 531 c.p.p.

    La sentenza di estinzione del reato pronunciata in dibattimento per morte del reo non è equiparabile, ai fini fiscali, alle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993.

  • art. 425 c.p.p.

    La sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare può rilevare ai fini fiscali solo nelle ipotesi considerate dalla norma; non è sovrapponibile alla sentenza dibattimentale ex art. 531 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nel confronto tra le varie formule di proscioglimento e di non doversi procedere, per escluderne l'estensione automatica al caso concreto.

  • art. 529 c.p.p.

    La sentenza di non doversi procedere per difetto di condizioni di procedibilità è distinta dalla declaratoria di estinzione del reato e non è oggetto di equiparazione con il caso esaminato.

  • art. 530 c.p.p.

    L'assoluzione dibattimentale è una delle ipotesi espressamente considerate dalla disciplina fiscale come idonea a incidere sulla pretesa tributaria.

  • art. 69 c.p.p.

    Citato nel secondo motivo nel novero delle disposizioni penali invocate dall'Agenzia, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione.

  • art. 21-bis, l. n. 74/2000

    Richiamato per sottolineare che l'effetto automatico della sentenza penale sul processo tributario è eccezionale e circoscritto alle ipotesi previste dalla legge.

  • art. 424 c.p.p.

    Menizionato dalla norma fiscale per individuare il decreto che dispone il giudizio tra le ipotesi che producono effetti nel giudizio tributario.

  • art. 429 c.p.p.

    Richiamato come fase in cui il giudice penale effettua il vaglio preliminare sulla sostenibilità dell'accusa, elemento assente nella sentenza ex art. 531 c.p.p. ai fini considerati.

Massime di principio

  • Le pronunce penali producono effetti diretti nel giudizio tributario solo nei casi espressamente previsti dalla legge; tali casi sono eccezionali e non consentono interpretazioni analogiche o estensive.
  • La sentenza dibattimentale di estinzione del reato per morte del reo non è automaticamente equiparabile alla sentenza di non luogo a procedere resa in udienza preliminare, perché nella prima manca il vaglio di fondatezza dell'accusa che caratterizza il giudizio preliminare.
  • In materia di costi da reato, fuori dalle ipotesi tassative previste dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, il giudice tributario conserva il potere-dovere di accertare autonomamente i fatti secondo le regole del processo tributario.
  • Il preventivo scrutinio della sostenibilità dell'accusa penale può costituire il presupposto che giustifica, ai fini fiscali, l'intervento della pronuncia penale; ove tale scrutinio manchi, non si determina un vincolo automatico per il giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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