Sentenza del 13/05/2016 n. 9851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato le riprese fiscali relative all'anno 2003. Le contestazioni riguardavano: costi riaddebitati dalla capogruppo e ritenuti non inerenti, costi per corsi di formazione dei dipendenti e, soprattutto, la mancata tassazione di maggiori interessi attivi su un finanziamento infragruppo concesso da S. S.p.A. alla società estera BIC AB. Secondo l'Ufficio, il tasso Euribor applicato al finanziamento doveva essere maggiorato di uno spread dello 0,675%, in applicazione del principio del valore normale nelle operazioni infragruppo internazionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i primi quattro motivi dell'Agenzia, relativi ai costi riaddebitati, ritenendo che la sentenza regionale avesse esaminato la questione e fornito una motivazione sufficiente. Ha invece accolto il quinto motivo, ritenendo errata la qualificazione dell'operazione come semplice deposito bancario. Il rapporto era un vero e proprio finanziamento infragruppo e il suo valore normale doveva essere determinato considerando il tasso ordinariamente richiesto per finanziare un'impresa terza, normalmente composto dall'Euribor più uno spread bancario. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo punto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76, comma 5, vigente ratione temporis
In caso di operazioni infragruppo internazionali il valore del bene ceduto non è costituito dal corrispettivo pattuito bensì dal "valore normale" del bene stesso.
Nelle operazioni internazionali tra società appartenenti allo stesso gruppo, il corrispettivo contrattuale può essere rettificato fiscalmente se non corrisponde al valore normale di mercato. Per un finanziamento infragruppo, il valore normale deve riflettere il tasso che sarebbe stato applicato tra soggetti indipendenti, comprensivo di un adeguato spread rispetto all'Euribor.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7, 36 e 53
Le disposizioni riguardano, tra l'altro, i poteri e i contenuti del processo tributario, i requisiti della sentenza e dell'appello. Nel caso concreto, le censure dell'Agenzia fondate su tali norme sono state dichiarate inammissibili o infondate.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti. La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Commissione regionale aveva esaminato la questione dei costi di gestione riaddebitati.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, a errori processuali e a vizi della motivazione. La Corte ha rilevato che alcuni motivi erano formulati in modo non coerente con il vizio denunciato oppure miravano impropriamente a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Nei finanziamenti infragruppo internazionali occorre distinguere il finanziamento vero e proprio dal semplice deposito bancario: la remunerazione di mercato del primo normalmente include un margine o spread oltre al tasso interbancario di riferimento.
- Il tasso contrattualmente concordato tra società collegate non è necessariamente sufficiente ai fini fiscali; l'Amministrazione può verificare se corrisponde al valore normale applicabile tra imprese indipendenti.
- Per determinare il valore normale di un finanziamento occorre considerare natura, durata, rischio del debitore, garanzie, valuta, condizioni di rimborso e tassi praticati dal sistema bancario per operazioni comparabili.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito della controversia mediante una generica contestazione della motivazione: occorre indicare uno specifico vizio giuridico o motivazionale nei limiti consentiti dalla legge.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitiva vittoria dell'Amministrazione: impone al giudice di rinvio di riesaminare il punto accolto applicando il principio di diritto indicato dalla Corte.
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