Sentenza del 13/05/2016 n. 162 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 10220140009383722, per £ 158.432,03, e 10220140009694056, per £ 308,03, collegate a un pignoramento presso terzi del 3 marzo 2015. Ha sostenuto di non aver ricevuto la notificazione degli atti presupposti e che il notificatore aveva cercato la società presso la precedente sede, mentre la sede risultava trasferita. Equitalia ha prodotto relate con l’annotazione «no citofono, no cassette lettere, no informazioni» e ha eccepito in appello sia l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della decisione su una cartella, sia la novità del motivo relativo all’insufficienza delle attestazioni. La società ha contestato che quelle annotazioni dimostrassero ricerche effettive e riferibili alla notificazione in questione.
La decisione
La Commissione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità ex art. 57 del D.Lgs. 546/1992: le deduzioni in appello erano approfondimenti e argomentazioni probatorie o giuridiche, non nuove eccezioni in senso tecnico. Nel merito ha ritenuto che la formula «no citofono, no cassette lettere, no informazioni» non documentasse le ricerche svolte dal notificatore, né verifiche sulla presenza della società o del suo legale rappresentante nel comune. Le fotografie e le testimonianze mostravano inoltre citofoni e cassette postali con nominativi riconducibili alla società e all’amministratore. Ha quindi dichiarato nulla la notificazione, accolto l’appello e annullato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di xxxxx, che aveva respinto il ricorso. Equitalia Centro S.p.A. è stata condannata a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000. La decisione non specifica separatamente l’annullamento di ciascuna cartella né dispone espressamente il rimborso delle somme riscosse.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. 546/1992
Il Collegio primariamente ritiene priva di pregio l'eccepita inammissibilità ex art.57 del D.Lgs.546 /92 assunta da controparte in appello, in quanto trattasi di riesame ed approfondimenti che non costituiscono eccezioni in senso tecnico ma piuttosto fatti, allegazioni probatorie e/o argomentazioni giuridiche, sottoposte al giudice, per integrare uno degli elementi costitutivi e necessari alla pretesa del contribuente, che può ben essere contestato per la prima volta in appello.
La Commissione distingue le nuove eccezioni in senso tecnico, precluse in appello, dal riesame o approfondimento di fatti, prove e argomenti giuridici relativi alla pretesa: questi ultimi possono essere dedotti per la prima volta in appello.
Art. 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell'ari. 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto, come nella specie, in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.
La notificazione prevista per il contribuente trasferito in luogo sconosciuto richiede verifiche effettive nel comune del domicilio fiscale, non limitate all’indirizzo in cui si è tentata la consegna. Dalla documentazione deve risultare che le ricerche sono state svolte dal notificatore e sono riferibili alla specifica notificazione.
Massime di principio
- La formula stereotipata che segnala l’assenza di citofono, cassetta postale o informazioni non prova da sola che siano state effettuate ricerche adeguate per individuare il destinatario.
- Quando si ricorre alla notificazione prevista per l’irreperibilità fiscale, le verifiche devono riguardare la presenza del destinatario nell’intero comune del domicilio fiscale, così da escludere un semplice trasferimento a un altro indirizzo dello stesso comune.
- La fede privilegiata della relata copre le attestazioni positive delle attività compiute dal notificatore, ma non rende incontestabili le attestazioni negative o le conclusioni di fatto sull’irreperibilità se non sono sostenute da ricerche documentate.
- In appello, un approfondimento probatorio o giuridico su un motivo già introdotto non equivale necessariamente a una nuova eccezione in senso tecnico e può quindi essere esaminato.
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