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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9872 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S.A. impugnò due cartelle di pagamento per gli anni 1997 e 1998, notificate il 4 luglio 2007, contestando l’errata determinazione delle sanzioni e degli importi iscritti a ruolo, il difetto di motivazione e l’illegittimità della procedura. La CTP accolse parzialmente i ricorsi, riducendo gli importi. In appello, proposto solo contro Equitalia Sardegna, S.A. sostenne che le cartelle fossero nulle perché prive dell’indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscrizione. La CTR accolse l’appello. Equitalia ricorse per Cassazione con tre motivi: la nullità per omessa indicazione del responsabile non era applicabile ai ruoli anteriori al 1° giugno 2008; la sottoscrizione non era requisito necessario della cartella; la motivazione della CTR su tale requisito era insufficiente e in violazione dell’art. 132 c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di Equitalia e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando la contestazione di S.A. relativa alla nullità delle cartelle per vizi propri: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008 l’omessa indicazione del responsabile non comportava nullità e la cartella non doveva necessariamente essere sottoscritta. È rimasta ferma, per giudicato, la statuizione della CTP sulla riduzione degli importi iscritti a ruolo. S.A. è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 2.800 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31

    La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data.

    La nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento è prevista soltanto per le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008; non si applica alle cartelle relative a ruoli precedenti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

    La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza della firma del funzionario o dell’esattore: il modello previsto dalla legge non richiede la sottoscrizione dell’esattore, ma individua l’ente emittente attraverso intestazione e causale codificata.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Nel caso deciso, l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, in base alla disciplina transitoria successivamente introdotta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La disposizione individua i motivi di ricorso per Cassazione invocati da Equitalia per denunciare violazioni di legge e insufficienza della motivazione; il terzo motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento del secondo.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2

    La censura relativa alla carenza di motivazione della CTR è stata assorbita, non essendo necessario esaminarla dopo che la Cassazione ha escluso che la sottoscrizione fosse requisito di validità della cartella.

Massime di principio

  • Per stabilire se l’omessa indicazione del responsabile del procedimento renda nulla una cartella, occorre considerare la data di consegna dei ruoli all’agente della riscossione: la nullità prevista dalla disciplina del 2008 riguarda i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, non quelli anteriori.
  • La mancanza della firma dell’esattore o di una sottoscrizione leggibile non invalida di per sé la cartella, se l’atto è riconducibile all’organo competente e rispetta il modello legale, che identifica l’emittente mediante intestazione e causale.
  • Quando una decisione di primo grado ha già definito una questione non impugnata, la relativa statuizione può passare in giudicato: in questo caso la riduzione degli importi disposta dalla CTP è rimasta ferma, mentre in Cassazione si è discusso soltanto dei vizi propri delle cartelle.

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