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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9857 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava la fattura TIA per gli anni 2002-2005, sostenendo che le superfici destinate alla lavorazione e allo stoccaggio industriale delle pelli, dalle quali si producevano rifiuti speciali non assimilati né assimilabili agli urbani, dovessero essere escluse dalla tariffa, in particolare dalla sua parte variabile. Deduceva inoltre l’insufficienza della motivazione e l’errata applicazione delle norme sulla TIA e dei regolamenti comunali, anche perché i rifiuti speciali erano smaltiti separatamente a cura e spese del produttore. Il gestore ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione originaria della fattura e ha chiesto, a sua volta, la cassazione della sentenza su tale punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente per violazione di legge: le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non sono soggette alla parte variabile della TIA. La CTR Toscana, con sentenza n. 52/09/09 dell’8 maggio 2009, aveva riformato la decisione della CTP di Firenze n. 140/04/07 e respinto il ricorso contro la fattura; la Cassazione ha cassato tale sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. La richiesta del gestore di cassare la statuizione sull’ammissibilità dell’impugnazione della fattura è stata dichiarata inammissibile, perché non proposta nelle forme del ricorso incidentale. Spese di ogni fase e grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    soltanto dovesse incombere all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile

    Il contribuente deve fornire al Comune gli elementi che identificano e delimitano le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, così da escluderle dalla superficie imponibile. La Corte estende questa regola alla TIA.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, commi 3 e 14

    il D.Lgs. n. 22 cit., art. 49, comma 3 e 14, - laddove stabilisce che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale", salva l'applicazione sulla stessa di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" chiaramente presuppone l'assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati "smaltiti in proprio".

    La tariffa riguarda i rifiuti urbani; per i rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero è prevista una riduzione proporzionale. Le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili non sono soggette alla parte variabile della TIA.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La Corte ha accolto il ricorso nella parte in cui denunciava violazione di legge, ritenendo errata l’applicazione della disciplina della TIA alle superfici che producevano rifiuti speciali non assimilabili.

  • Codice di procedura civile, norme sulle forme del ricorso incidentale

    Ma quella che nella sostanza un'impugnazione della sentenza della CTR, deve essere dichiarata inammissibile per non essere stata proposta nel rispetto delle forme del ricorso incidentale.

    La richiesta del controricorrente diretta a ottenere la cassazione di un capo della sentenza costituisce un’impugnazione e deve essere proposta nelle forme del ricorso incidentale; non basta inserirla nel controricorso.

Massime di principio

  • La TIA, secondo la decisione, conserva natura tributaria ed è una variante della TARSU; perciò alle superfici produttive di rifiuti speciali si applica il criterio di esclusione previsto per la tassa sui rifiuti.
  • Le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non sono soggette alla parte variabile della TIA. La decisione distingue tale ipotesi da quella dei rifiuti assimilati, per i quali può spettare una riduzione se il produttore dimostra di averli avviati autonomamente al recupero.
  • Spetta al contribuente fornire al Comune dati idonei a individuare e delimitare le aree che producono normalmente rifiuti speciali; la sola affermazione che l’attività genera tali rifiuti non sostituisce la prova richiesta.
  • Se una parte vuole ottenere la cassazione di un capo della sentenza impugnata, deve formulare un ricorso incidentale secondo le forme prescritte: la relativa richiesta contenuta soltanto nel controricorso è inammissibile.

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